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Indennità per occupazione senza titolo di aree demaniali: giudice amministrativo vs giudice ordinario.

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La quinta sezione del TAR Lazio, con l'ordinanza n. 9681/2024, sollevando d'ufficio il conflitto negativo di giurisdizione, ha disposto la rimessione degli atti alle sezioni unite della Corte di cassazione per l'individuazione, in via definitiva, del giudice munito di giurisdizione.

La rimessione è stata disposta nell'ambito di un procedimento di opposizione all'ingiunzione emessa, ai sensi r.d. 14 aprile 1910, n. 639, per il recupero dei canoni per l'occupazione senza titolo di aree demaniali marittime.

Secondo il TAR Lazio – dinanzi al quale la causa era stata riassunta dopo che il giudice ordinario aveva declinato la propria giurisdizione - la controversia rientrerebbe nella giurisdizione del giudice ordinario, dal momento che il giudizio sulla natura abusiva o meno dell'occupazione, che secondo il remittente costituirebbe il punto centrale della controversia,

non dipenderebbe dall'impugnazione di un provvedimento amministrativo o, comunque, dalla proposizione di una qualche azione volta a censurare le modalità di esercizio del pubblico potere, ma postulerebbe esclusivamente la corretta ricostruzione dei fatti per cui è causa, ricostruzione la cui valutazione è riservata direttamente e solamente all'autorità giudiziaria, non venendo in alcun modo in rilievo un potere dell'amministrazione di qualificare autonomamente il rapporto.

Di diverso avviso, invece, il giudice ordinario, cui originariamente l'opponente (una curatela fallimentare) si era rivolto.

Il tribunale, infatti, conformandosi a quanto affermato sia dal Cons. Stato Sez. VII, nella sentenza n. 5829 del 14 giugno 2023, che dalle sezioni unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 15644/2010, ha declinato la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo, 

ritenendo che le opposte prospettazioni delle parti in ordine alla sussistenza o meno di un valido titolo che possa giustificare l'occupazione del bene demaniale, coinvolgano, diversamente da quanto ritenuto dal TAR, non solo aspetti che concernono la stessa qualificazione del rapporto concessorio, ma, altresì, l'interpretazione e classificazione dell'occupazione.

Spetterà ora alle Sezioni Unite definire sia la natura della posizione dedotta in giudizio, sia individuare il giudice munito di giurisdizione.

Nel caso in cui le sezioni unite dichiarino che la giurisdizione sulla controversia spetta al giudice ordinario, il TAR Lazio non potrà che dichiarare il ricorso inammissibile, atteso che – ai sensi dell'art. 59, comma 1, l. n. 69 del 2009 - la pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo (TAR Liguria n. 960/2023). 

 

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