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Graduatorie GPS: alla giurisdizione ordinaria le contestazioni sul funzionamento dell’algoritmo che assegna le sedi ai supplenti.

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"Sugli atti impugnati relativi all'assegnazione delle sedi ai docenti inseriti nelle GPS e nelle graduatorie di istituto, anche per i vizi derivanti dal non corretto funzionamento del programma informatico utilizzato, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito, rientrando la controversia nella sfera di conoscibilità del giudice ordinario con funzioni di giudice del lavoro".

TAR Lazio, sentenza del 12 giugno 2023, n. 10016.

Secondo una recente pronuncia del tribunale amministrativo per la regione Lazio, le controversie attinenti al corretto funzionamento del programma informatico utilizzato dall'Amministrazione per l'assegnazione delle sedi ai docenti utilmente collocati nelle graduatorie di istituto, rientrano nella giurisdizione ordinaria e non in quella amministrativa. 

 Per i giudici del TAR, ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, la regola tecnica - algoritmo o codice sorgente - che disciplina il funzionamento del software utilizzato da una pubblica amministrazione (nella specie in considerazione al fine di assegnare le sedi ai docenti utilmente collocati nelle graduatorie), non può essere sempre e comunque considerata di stampo pubblicistico, essendo a tale ultimo fine necessario valutare se tale regola tecnica sia espressione di un potere autoritativo o di un mero atto di diritto privato, poiché è solo innanzi al potere autoritativo che la posizione del cittadino "degrada" da diritto soggettivo ad interesse legittimo.

Le decisioni della pubblica amministrazione in ordine all'assegnazione delle sedi ai docenti collocati nelle graduatorie, ha concluso il TAR, anche se organizzate con moderni sistemi informatici, riguardano un segmento dell'azione amministrativa privo di rilievo pubblicistico, trattandosi di attività che la p.a. svolge in qualità di datore di lavoro di diritto privato, pertanto, le eventuali irregolarità, a prescindere se riguardino l'attività documentale o informatica della p.a., vanno contestate davanti al giudice del lavoro.

 

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