Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Assegno divorzile: va ridotto se l’obbligato si ammala e aumenta il costo della vita

Imagoeconomica_1406194

Con l'ordinanza n. 174 depositata lo scorso 9 gennaio, la VI sezione civile della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una donna che si doleva per la diminuzione dell'assegno divorzile, disposta dalla Corte di Appello in ragione della sopravvenuta malattia dell'ex marito e per l'aumento del costo della vita nella città di residenza dell'obbligato.

Si è difatti precisato che nei procedimenti di separazione e divorzio, gli elementi di fatto che possono incidere sull'attribuzione e determinazione degli obblighi economici, ove verificatisi in corso di causa, devono essere presi in esame nel corso del giudizio, in quanto governato dalla regola rebus sic stantibus.

Nel caso sottoposto all'attenzione della Cassazione, il Tribunale di Catanzaro pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e – rilevato che la situazione economico patrimoniale in cui versava la moglie non era di autosufficienza economica – poneva a carico del marito l'obbligo di versarle un assegno divorzile. 

Pronunciandosi sull'appello proposto dall'uomo, la Corte di Appello di Catanzaro, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, diminuiva l'importo dell'assegno in favore della donna, fissandolo in euro 400,00 mensili: dall'analisi della situazione reddituale dei due ex coniugi era emerso, infatti, come – rispetto alla situazione cristallizzatasi nel corso del giudizio di primo grado – le disponibilità economiche dell'uomo erano notevolmente diminuite sia per l'elevato costo della vita nella città di Roma ove il marito obbligato risiedeva, sia in considerazione dei costi per la cura ed assistenza necessarie a seguito del peggioramento delle sue condizioni di salute.

Ricorrendo in Cassazione, la signora censurava la decisione della Corte distrettuale per violazione dell'art. 5, comma 6, della legge n. 878/1970: la donna evidenziava come la Corte d'Appello avesse posto a base della propria decisione circostanze nuove – nella specie, le patologie dell'ex marito e i costi legati alla vita quotidiana nella Capitale – e non la situazione cristallizzatasi alla decisione di primo grado.

La Cassazione non condivide la censura formulata dalla ricorrente. 

 In punto di diritto, i Supremi Giudici ricordano che nei procedimenti di separazione e divorzio, gli elementi di fatto che possono incidere sull'attribuzione e determinazione degli obblighi economici, ove verificatisi in corso di causa, devono essere presi in esame nel corso del giudizio, in quanto governato dalla regola rebus sic stantibus.

Il giudizio di revisione ex art. 9 della legge n. 898 del 1970 opera, invece, soltanto in relazione ai fatti successivi all'accertamento coperto da giudicato, dovendo le altre emergenze essere esaurite nei gradi d'impugnazione relativi al merito.

Con specifico riferimento al caso di specie, gli Ermellini evidenziano come nel corso del giudizio di secondo grado il marito aveva giustamente rilevato la sua attuale situazione finanziaria, caratterizzata dalla diminuzione delle sue entrate patrimoniali, sia a causa dell'alto costo della vita nella nuova città ove si era trasferito, sia per i recenti esborsi economici sopportati per la cura e l'assistenza necessarie per far fronte ad una malattia: alla luce degli elementi emersi, la Corte di merito aveva svolto un accertamento di fatto comparativo, selezionando insindacabilmente gli elementi di fatto ritenuti di più incisiva rilevanza.

In conclusione, la Cassazione rigetta il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello relativo al ricorso principale.

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Cambiare gestore di telefonia comporta penali per ...
Contenuto non veritiero di una dichiarazione: no a...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito