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Novità dello Statuto del contribuente dal 18 gennaio 2024

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Riferimenti normativi:L.n.212/2000 - D.Lgs.n.219/2023

Focus: Lo Statuto dei diritti del contribuente, disciplinato dalla legge n. 212 del 2000, rappresentainsieme agli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, uno dei fondamentali riferimenti nell'ordinamento italiano in materia tributaria. Dal 18 gennaio 2024 (Gazzetta ufficiale n.2 del 3 gennaio 2024) sono in vigore le modifiche introdotte nello Statuto con la legge delega di revisione del sistema tributario.

Novità dello Statuto del contribuente: Lo Statuto è stato definito come "legge generale tributaria" in quanto si applica a tutti i soggetti del rapporto tributario. La legge n. 111/2023, recante la <<Delega al Governo per la revisione del sistema tributario>>, ha stabilito all'art.4 i criteri direttivi per la revisione dei principi generali contenuti nello Statuto del contribuente. Revisione che è stata attuata con l'art. 1, comma 1, lett. m), del decreto legislativo n. 219 del 30/12/2023, in vigore dal 18 gennaio 2024, che ha introdotto una serie di norme che rafforzano la posizione del contribuente nei confronti dell'Amministrazione finanziaria al fine di valorizzare le disposizioni dello statuto quali norme di diretta attuazione dei principi costituzionali, dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e della convenzione europea dei diritti dell'uomo. 

A tal fine è stato introdotto, con l'art.6-bis dello Statuto, l'obbligo del contraddittorio preventivo informato ed effettivo, a pena di annullabilità degli atti, per tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria. Ciò comporta che l'Amministrazione finanziaria deve comunicare al contribuente lo schema di provvedimento assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni, termine inderogabile, per consentire allo stesso contribuente eventuali controdeduzioni o, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto predisposto dopo il contraddittorio deve tenere in considerazione le osservazioni del contribuente e l'Amministrazione è tenuta a motivare le osservazioni non accolte. Il diritto al contraddittorio non sussiste, però, per gli atti automatizzati di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione. Novità sono state apportate anche alla disciplina dell'annullabilità e della nullità degli atti dell'Amministrazione finanziaria. In particolare, il nuovo art.7-bis stabilisce che gli atti annullabili sono impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria per violazione di legge, e tra queste sono state incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti rilevabili di ufficio.

In tema di nullità degli atti dell'Amministrazione finanziaria, il nuovo art.7-ter ha esteso la nullità degli atti viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, anche agli atti nulli se affetti da altri vizi di nullità qualificati da disposizioni successive al decreto citato. Anche per quanto riguarda i casi di autotutela obbligatoria quest'ultima è stata estesa ad altre fattispecie, quali la mancata considerazione di pagamenti d'imposta regolarmente eseguiti, la mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza e l'errore sul presupposto dell'imposta, ed è stato innalzato ad un anno il limite temporale per procedere all'autotutela dopo la definitività dell'atto. Infine, con l'art.10-ter è stato introdotto il principio di proporzionalità nel procedimento tributario in base al quale gli interessi dell'erario all'imposizione e riscossione dei tributi devono essere bilanciati con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, in osservanza al principio di proporzionalità. Ciò con riferimento soprattutto alla disciplina delle sanzioni tributarie il cui ammontare deve essere commisurato alla natura e gravità dell'illecito. Tale principio si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale. 

 

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