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Riforma della famiglia e Tribunale unico.

tribunale

 La legge delega n. 206/2021 ha istituito il Tribunale Unico per persone, minori e famiglia ed introdotto un rito unico.

La riforma Cartabia con il decreto legislativo n. 149/2022, ha confermato quanto anticipato dalla legge n. 206/2021 e cioè la nascita del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie che avrà competenza per le cause che prima erano ripartite tra tribunale ordinario, giudice tutelare e tribunale per i minorenni.

Le norme del codice di procedura civile inserite nel titolo IV bis agli art.. 473 bis – 473 ter dedicate al procedimento in materia di persone, minorenni e famiglia sono entrate in vigore dal 28 febbraio 2023, ma, per l'avvio del Tribunale delle persone e della famiglia è stata prevista un' entrata in vigore graduale e progressiva a causa delle difficoltà organizzative, della riforma dell'ordinamento giudiziario e della previsione di realizzare questo ufficio senza pesare sulla finanza pubblica.

Esistono tuttavia degli ambiti che non saranno di competenza del nuovo tribunale.

In particolare:

  • -I procedimenti finalizzati alla dichiarazione di adottabilità;
  • -Adozione minori;
  • Le sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.

L'istituzione del nuovo Tribunale ha comportato necessariamente anche una nuova organizzazione per quanto concerne l'intervento dei servizi socio assistenziali e sanitari ed una nuova regolamentazione in tutti i casi in cui siano coinvolti i minori.

La norma di riferimento del codice di procedura civile in questo senso è l'articolo 473bis 27 che conferisce al giudice il potere di disporre l'intervento dei servizi sociali o sanitari, definendo l'attività che gli stessi devono svolgere, i termini entro i quali devono relazionare periodicamente sull'attività svolta e quelli in cui le parti possono depositare memorie. 

Da segnalare che le valutazioni degli operatori, anche relative ai profili di personalità devono fondarsi su "dati oggettivi e su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica, da indicare nella relazione."

La Riforma inoltre ha valorizzato l'ascolto del minore, le figure dei tutori e dei curatori speciali, l'istituto della mediazione familiare e la tematica della violenza domestica o di genere, a cui è stata dedicata una sezione specifica all'interno del capo III del nuovo titolo VI bis del codice di procedura civile.

Come sarà organizzato il Tribunale?

La nuova articolazione prevede sezioni distrettuali istituite presso ciascuna Corte d'Appello o sezione di Corte d'Appello e sezioni circondariali presso ogni sede di Tribunale ordinario con diverse competenze.

Il tribunale è diretto da un Presidente e ad esso sono addetti più giudici dotati di competenze specifiche nelle materie attribuite al tribunale. I giudici addetti a questo tribunale esercitano le relative funzioni in via esclusiva.

 A questo tribunale, nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge, sono affidate le seguenti funzioni:

giurisdizione di primo e secondo grado in materia civile nei provvedimenti che riguardano lo stato, la capacità delle persone, la famiglia, 'unione civile, le convivenze, i minori;

giurisdizione di primo grado in materia penale e in materia di sorveglianza;

giudice tutelare;

le altre funzioni deferite dalla legge nei modi stabiliti.

Il nuovo rito si ispira a criteri di rapidità ed efficacia attraverso l'abbreviazione dei termini processuali e di un ricorso improntato a criteri di chiarezza e sinteticità.

Il rito ha comportato ovviamente l'introduzione di nuove disposizioni in un apposito titolo IV -bis del libro II del codice di procedura civile rubricato " norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie."

La competenza territoriale è stabilita in base alla residenza del minore, la cui tutela rappresenta uno degli elementi centrali del rito, così come la valorizzazione del suo ascolto.

 

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