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Anche dopo la riforma Cartabia, ammissibile il mutamento del rito erroneamente introdotto con citazione.

K6165923okq-2

Con l'ordinanza n. 7409/2024 la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale disposto, ex art. 363-bis, c.p.c., dal giudice di Pace di Barra, per la risoluzione della questione di diritto concernente la possibilità di procedersi, nei giudizi ordinari davanti al Giudice di Pace - per i quali, a seguito della recente riforma, è previsto, all'art. 316 c.p.c., che l'atto introduttivo assuma le forme del ricorso - al mutamento del rito, qualora il giudizio venga introdotto con atto di citazione a comparire ad udienza fissa, anziché con ricorso.

Secondo il Primo Presidente della Corte di Cassazione, alla risoluzione del quesito proposto dal giudice a quo si può pervenire sulla base degli orientamenti già espressi in precedenza dalla Cassazione, come quello che ha fatto riferimento al principio di conservazione degli atti processuali, in conseguenza del quale è possibile riconoscere nell'atto introduttivo prescelto i presupposti sostanziali idonei per proseguire il giudizio nelle mutate forme del ricorso ex art. 316 c.p.c. novellato; o, ancora, facendo ricorso al "principio finalistico dell'atto" ed in base al quale si ritiene possibile disporre il mutamento del rito solo se l'atto introduttivo adottato abbia comunque raggiunto il suo scopo, mediante la "notificazione perfetta" di un atto contenente tutti gli elementi relativi all'edictio actionis. 

La possibilità di ricorrere a tali precedenti, ha sottolineato il decidente, non consente di apprezzare la grave difficoltà interpretativa riguardo alla possibilità, o meno, dopo l'entrata in vigore della riforma Cartabia, di operare il mutamento del rito nei giudizi innanzi al giudice di pace introdotti con citazione a comparire ad udienza fissa e non secondo le forme del procedimento semplificato di cognizione, anche se il rito adottato non sia più esistente in quanto abrogato.

Peraltro, ha concluso il Primo Presidente della Cassazione "soccorrono ad integrare il quadro giurisprudenziale tratteggiato dal rimettente, e ad arricchire i contenuti delle opzioni interpretative di cui può disporre il medesimo giudice, ulteriori precedenti, i quali consentono di collocare utilmente la questione anche in un più ampio e sedimentato contesto, assegnando specifica rilevanza al principio secondo il quale



​ l'erronea applicazione delle regole procedurali non può pregiudicare o aggravare in modo non proporzionato l'accertamento del diritto, sicché dall'adozione di un rito errato non deriva alcuna nullità, né la stessa può essere dedotta quale motivo di gravame, a meno che l'errore non abbia inciso sul contraddittorio o sull'esercizio del diritto di difesa o non abbia, in generale, cagionato un qualsivoglia altro specifico pregiudizio processuale alla parte" .



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