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Il reclamo avverso l'ordinanza di condanna del testimone al pagamento della pena pecuniaria, per mancata comparizione all'udienza, non è assoggettato ad autonomo contributo unificato né al pagamento delle anticipazioni forfettarie di cui all'art.30 d.P.R. 115/2002. Diversamente, i diritti di copia restano dovuti in base alla normativa generale del citato Testo Unico, in mancanza di specifica esenzione.
E' quanto chiarito dal Dipartimento per gli affari di giustizia- Direzione Generale degli Affari Interni -Servizi relativi alla Giustizia Civile, con la nota 18537/2024, resa all'esito di interpello da parte del Presidente della Corte d'Appello di Salerno.
Secondo il ministero, il reclamo proposto secondo le modalità stabilite dall'art. 255, comma 1, del codice di procedura civile (il quale stabilisce che "Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporne l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro. In caso di ulteriore mancata comparizione senza giustificato motivo, il giudice dispone l'accompagnamento del testimone all'udienza stessa o ad altra successiva e lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 200 euro e non superiore a 1.000 euro")
non ha le caratteristiche di un procedimento autonomo, ma introduce una fase meramente eventuale che si innesta nell'ambito del giudizio già pendente e, pertanto, non può essere assoggettato al pagamento di un ulteriore contributo unificato, diverso da quello già versato per la causa principale, ciò dal momento che, secondo quanto previsto all'art. 9, comma 1, del Testo Unico sulle spese di Giustizia, il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto solo "per ciascun grado di giudizio".
Il reclamo avverso ordinanza di condanna testimone non comparso, rappresenta, dunque, secondo quanto affermato dallo stesso dipartimento degli affari civili, un'ulteriore ipotesi di procedimento esente dal contributo unificato.
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Paola Mastrantonio, avvocato; amante della libertà, della musica e dei libri. Pensiero autonomo è la mia parola d'ordine, indipendenza la sintesi del mio stile di vita. Laureata in giurisprudenza nel 1997, ho inizialmente intrapreso la strada dell'insegnamento, finché, nel 2003 ho deciso di iscrivermi all'albo degli avvocati. Mi occupo prevalentemente di diritto penale. Mi sono cimentata in numerose note a sentenza, pubblicate su riviste professionali e specializzate. In una sua poesia Neruda ha scritto che muore lentamente chi non rischia la certezza per l'incertezza per inseguire un sogno. Io sono pienamente d'accordo con lui.