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Requisiti pensionistici e cancellazione dell'albo degli avvocati in pendenza di procedimento disciplinare

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Fonte: https://www.consiglionazionaleforense.it/

L'art.57 codice deontologico forense pone il divieto di cancellazione dall'albo degli avvocati in pendenza del procedimento disciplinare prevedendo che "durante lo svolgimento del procedimento, dal giorno dell'invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina non può essere deliberata la cancellazione dall'albo."

Con sentenza n.335 del 27 dicembre 2023 il Consiglio Nazionale Forense ha precisato le eccezioni al divieto di cancellazione dall'albo in pendenza di procedimento disciplinare.

Analizziamo la decisione del Consiglio.

I fatti del procedimento

Nel caso sottoposto all'attenzione del Consiglio il CDD ha applicato all'incolpato la sanzione un anno di sospensione dall'esercizio della professione forense ritenendo sussistente ha sua responsabilità per la violazione

  • degli artt. 9, 12, 16 e 29 n. 1, 2 e 4 codice deontologico forense per aver percepito compensi sproporzionati rispetto alla prestazione svolta, senza la prescritta regolarizzazione fiscale e
  • degli artt..9, 10, 12 e 27 n. 6 codice deontologico forense per aver omesso di informare il cliente dell'andamento della pratica.

L'incolpato ha impugnato la suddetta decisione del CDD e nelle more del procedimento dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, è intervenuta la delibera di cancellazione dall'albo degli avvocati da parte del COA su richiesta del ricorrente in quanto "non più in possesso dei requisiti per l'esercizio della professione forense e volendo collocarsi in quiescenza". 

 La decisione del Consiglio Nazionale Forense

Il Consiglio ha ricordato che divieto di cancellazione dall'albo, elenco o registro forense dell'iscritto che sia sottoposto a procedimento disciplinare (artt. 17, 16, e 57 L. n. 247/2012, già art. 37, penultimo comma, RDL n. 1578/1933) mira ad evitare che l'iscritto stesso possa sottrarsi al suddetto procedimento, dal momento che con la cancellazione verrebbe meno il potere di supremazia speciale di cui gode l'Ordine nei soli confronti dei propri iscritti.

Questo divieto, tuttavia, trova delle eccezioni nei seguenti casi:

a) la mancanza ab origine di uno dei requisiti per l'iscrizione all'albo (art. 17, comma 12, L. n. 247/2012),

b) la sopravvenuta incompatibilità professionale ovvero la successiva perdita dei requisiti di legge necessari per l'iscrizione (art. 17, commi 1 e 2, L. n. 247/2012),

c) la cessazione dell'esercizio dell'attività professionale in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente (art. 21 L. n. 247/2012);

d) la pensione di anzianità dell'iscritto.

In relazione a quest'ultima ipotesi, ossia l'ipotesi dell'avvocato in possesso dei requisiti per la pensione di anzianità, il Consiglio ha affermato che, in deroga al divieto di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare ex art. 57 legge n. 247/12, la cancellazione dall'albo durante lo svolgimento del procedimento disciplinare è ammissibile quando l'avvocato sottoposto a procedimento disciplinare sia in possesso dei requisiti pensionistici in quanto "il godimento di diritti fondamentali quale quello alla pensione di anzianità, che per gli avvocati è subordinato alla cancellazione dall'albo professionale, prevale, in virtù della copertura costituzionale del diritto alla previdenza sancito dall'art. 38 della Costituzione, sulla disposizione dell'ordinamento forense che indirettamente lo limiterebbe ove si dovesse applicare il divieto di cancellazione dall'albo dell'avvocato sottoposto a procedimento disciplinare" (cfr. in tal senso Consiglio Nazionale Forense nella sentenza 7 marzo 2023, n. 23, sentenza n. 164 del 26 agosto 2020).

 Nel caso di specie, quindi, il Consiglio ha ritenuto che l'esigenza di garantire l'interesse al corretto esercizio della professione, unitamente ad elementari considerazioni relative al rispetto della dignità dell'individuo e alla tutela dei suoi diritti fondamentali, rendono ammissibile la cancellazione dall'albo anche in pendenza del procedimento disciplinare.

Tra l'altro la cancellazione dell'interessato dall'albo avvenuta nelle more del giudizio di impugnazione dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, comporta la declaratoria della cessazione della materia del contendere, giacché la potestas judicandi dei CDD è strettamente ed indissolubilmente collegata alla iscrizione negli Albi o nei suoi Registri allegati (cfr. Consiglio Nazionale Forense sentenza n,242 dell'8 novembre 2023; sentenza n. 186 del 25 settembre 2023). Da ciò discenderebbe come ulteriore conseguenza, la stabilizzazione del provvedimento amministrativo pronunciato dal CDD, sicché la sanzione disciplinare diventa definitiva sia pur non eseguibile, non risultando l'incolpato più iscritto all'albo o registro (cfr. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 159 del 3 ottobre 2022 nonché Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 182 del 21 ottobre 2022) (n.d.r.).

Per questi motivi il Consiglio Nazionale Forense ha dichiarato cessata la materia del contendere.

 

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