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Patente di guida, CdS: l'annullamento della revisione travolge anche la successiva revoca

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Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 569 del 22 gennaio 2019, ha stabilito che se la sanzione di revisione della patente di guida, inflitta a seguito di violazioni del codice della strada, è giudizialmente annullata, al venir meno di questa, vengono meno anche gli atti successivi, quale appunto il provvedimento di revoca. In tali casi, secondo i Giudici amministrativi, si verifica un'invalidità derivata ad effetto caducante

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame del Consiglio di Stato. 

I fatti di causa.

Il caso ha come oggetto il provvedimento di revisione della patente di guida ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 6, codice della strada, adottato a seguito dell'accertamento, nello stesso anno, della commissione di tre infrazioni non contestuali al codice della strada, con decurtazione dei punti dalla patente. A seguito di tale provvedimento, il presunto trasgressore avrebbe dovuto sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128 del codice della strada, entro trenta giorni, pena la sospensione della patente di guida a tempo indeterminato. È accaduto che il destinatario della sanzione in questione ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di pace. In pendenza di tale giudizio, egli ha sostenuto l'esame di idoneità tecnica e stante l'esito negativo è stato destinatario del successivo provvedimento di revoca della patente di guida ai sensi dell'articolo 130, comma 1, lett. b), codice della strada. Successivamente, il Giudice ha accolto l'opposizione e ha disposto l'annullamento del provvedimento di revisione della patente di guida. La sentenza, non appellata dall'amministrazione, è passata in giudicato. Ciononostante, l'amministrazione non ha provveduto né a restituire la patente all'opponente, nè a dare riscontro in merito alla sua inerzia. E così, l'opponente ha introdotto un giudizio dinanzi al Tar al fine di chiedere l'ottemperanza da parte dell'amministrazione del giudicato formatosi sulla sentenza del Giudice di pace. In primo grado la domanda dell'opponente è stata accolta. Contro la sentenza del Tar, la pubblica amministrazione ha proposto appello e, quindi, il caso è giunto dinanzi al Consiglio di Stato. 

La decisione del CdS. 

La pubblica amministrazione lamenta che «la sentenza del Giudice di pace non sarebbe eseguibile per l'avvenuto accertamento, con provvedimento divenuto definitivo poiché non tempestivamente impugnato, della inidoneità tecnica alla guida» dell'opponente. In buona sostanza, secondo l'amministrazione,  per l'annullamento della revoca della patente, l'opponente avrebbe dovuto proporre autonoma impugnazione. E ciò in considerazione del fatto che il provvedimento di revisione della patente e quello di revoca costituiscono atti finali di due procedimenti distinti, ragion per cui l'annullamento del primo non è in grado di travolgere anche il secondo. Infatti, a parere del Ministero, tra i due atti non sussiste «un rapporto di presupposizione – consequenzialità immediata, diretta e necessaria, tale per cui l'annullamento dell'atto presupposto (che nel caso sarebbe il provvedimento di revisione della patente) comporta la caducazione automatica dell'atto conseguenziale (nel caso il provvedimento di revoca della patente)».  

Di diverso avviso è il Consiglio di Stato. Vediamo le motivazioni. 

I Giudici amministrativi, innanzitutto, richiamano la disciplina applicabile al caso in esame, ossia l'articolo 126 bis, comma 6, codice della della strada, secondo cui: «Alla perdita del punteggio, il titolare della patente di guida deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni, non contestuali, nell'arco di dodici mesi della prima violazione che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti». In tali casi, è disposta la revisione della patente di guida. «Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri» 

Orbene, alla luce di tale disposizione appare evidente, secondo il Consiglio di Stato, che l'esame di idoneità tecnica costituisce la fase esecutiva dell'atto di revisione poiché in questo modo è data attuazione all'ordine ivi contenuto. Ne consegue, quindi, che la revoca della patente è uno dei possibili atti conclusivi del procedimento di revisione, in caso di accertamento di inidoneità tecnica. Gli altri due possibili atti conclusivi sono: i) la sospensione a tempo indeterminato della patente di guida se il titolare non si sottopone al nuovo esame, ii) la restituzione della patente nel caso in cui l'esame abbia avuto esito positivo. Da tanto, appare evidente che, contrariamente a quanto affermato dalla pubblica amministrazione, il provvedimento di revisione e quello di revoca non attengono a due procedimenti distinti, ma attengono rispettivamente alla fase iniziale e alla fase finale del medesimo procedimento. Con l'ovvia conseguenza che «al venir meno del primo di essi (nel caso, l'atto di revisione), vengono meno anche i successivi, secondo un dispositivo che può essere qualificato come invalidità derivata ad effetto caducante». Tale effetto resta fermo nonostante l'esito negativo dell'esame di idoneità tecnica per la guida al quale l'opponente è stato sottoposto. E ciò in considerazione del fatto che questa circostanza non può porre nel nulla il venir meno dei provvedimenti amministrativi. Tutt'al più la pubblica è l'amministrazione può autonomamente, ai sensi dell'articolo 128 ("Revisione della patente") comma 1, codice della strada, valutare se disporre la sottoposizione ad un nuovo esame di idoneità tecnica (cfr. Cons. Stato, VI, 9 giugno 2008, n. 2760; IV, 2 settembre 2011, n. 4962). Ma questa è una questione che, comunque, secondo il Consiglio di Stato, non rileva nel giudizio sottoposto alla sua attenzione. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, i Giudici amministrativi hanno respinto l'appello della pubblica amministrazione e hanno confermato la decisione del Tar. 

 

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