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Commette il reato di lesioni il calciatore che a gioco fermo colpisce con una testata l'avversario

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 Con la sentenza n. 3144 del 23 gennaio 2019 i giudici della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione hanno affermato il principio in base al quale l'utilità sociale dello sport diviene relativa e dovrà cedere il passo di fronte a condotte volontarie poste con modalità sproporzionate, gratuitamente aggressive e non finalizzate al risultato sportivo.

Pertanto nel caso di specie durante la fase in cui il gioco è fermo, non può assolutamente giustificarsi alcun fatto di aggressione, in quanto durante questa fase l'ansia agonistica non può consentire il raggiungimento, di alcun risultato 'sportivo'.

I Fatti

La Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva confermato, la condanna dell'imputato che era stato chiamato a rispondere del reato di lesioni personali a danno della parte offesa,mentre lo aveva assolto per il reato di ingiuria per intervenuta abolitio criminis , rideterminando così la pena inflitta e limitando il risarcimento danni al solo reato di lesioni.

L'imputato era stato tratto in giudizio perchè, durante una partita di calcetto, mentre era in procinto di battere una punizione, colpiva con una testata un giocatore avversario che si era posto davanti alla palla. L'aggressione era avvenuta "a gioco fermo" e pertanto, secondo i giudici di merito, tale condotta non poteva considerarsi scriminata.

 Avverso la sentenza proponeva ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, articolando due motivi. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, per mancato riconoscimento dell'esimente del cd. "rischio consentito" o di quelle di cui agli artt. 50 e 51 cod. pen. Secondo la quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente nello sport del calcetto le regole prevedono che il gioco non si fermi mai, neppure quando si sia in attesa di una punizione, che può essere battuta anche senza attendere il fischio arbitrale. Pertanto il fatto, diversamente da quanto sostenuto nella motivazione della sentenza impugnata, non sarebbe avvenuto "a gioco fermo" ma durante lo svolgersi della prestazione agonistica,

Con il secondo motivo il ricorrente lamentava che la sentenza impugnata presentava vizi in relazione alla sollevata insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, per la quale nessuna pronuncia c'è stata da parte del giudice di merito.

 Motivazione

I giudici di legittimità della Quinta Sezione hanno ritenuto inammissibile il ricorso proposto perché generico e infondato.

Con riferimento al sollevato primo motivo il S.C. ha ritenuto improponibili avanti ai giudici di legittimità le questioni attinenti il merito riferite al fatto se il gioco era o no fermo. Sul punto la motivazione della Corte di appello è stata coerente e fondata sul referto del direttore di gara che nello stilare il referto di accompagno alla espulsione inflitta all'imputato resosi responsabile della testata sferrata all'avversario ha scritto che "a gioco fermo dava una testata al diretto avversario" (pag. 5 sentenza impugnata).

Pertanto nel caso di specie non era possibile applicabile la scriminante del rischio consentito,, né tanto meno quelle dell'esercizio del diritto o del consenso dell'avente diritto. " Qualora, come nella specie, nel corso di un incontro di calcio, l'imputato colpisca l'avversario con una testata al di fuori di un'azione ordinaria di gioco, trattandosi di dolosa aggressione fisica per ragioni avulse dalla peculiare dinamica sportiva, considerato che nella disciplina calcistica l'azione di gioco è quella focalizzata dalla presenza del pallone ovvero da movimenti, anche senza palla, funzionali alle più efficaci strategie tattiche (blocco degli avversari, marcamenti, tagli in area ecc.) e non può ricomprendere indiscriminatamente tutto ciò che avvenga in campo, sia pure nei tempi di durata regolamentare dell'incontro (Sez. 5, n. 42114 del 04/07/2011, B.,Rv. 251703; Sez. 5, n. 33275 del 28/03/2017, Sansica, Rv. 270498)."

Con riferimento al sollevato secondo motivo del ricorso, i giudici di legittimità hanno sostenuto che la questione dell'elemento soggettivo era stata già affrontata e risolta dal Tribunale, che aveva fatto rilevare: «si stava per battere una punizione con la conseguenza che il fatto era svincolato dalla dinamica del gioco» (pag. 6).

Per tali motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la sentenza impugnata confermata.

Si allega sentenza

 

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