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Mancata esecuzione della sentenza che riconosce il diritto del docente.

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 Una docente assunta con contratto a tempo indeterminato aveva ottenuto da parte del Tribunale il riconoscimento del suo diritto alle progressioni economiche connesse all'anzianità di servizio maturata durante il servizio svolto nella scuola,  con conseguente inserimento nella fascia economica di riferimento.

L'insegnante aveva ottenuto pertanto una condanna generica del Ministero al pagamento delle differenze retributive maturate in base alla contrattazione collettiva.

Accadeva però che il Ministero inadempiente non ottemperava la sentenza e quindi la docente ricorreva nuovamente contro il Ministero.

Il ricorso della docente era volto ad ottenere la condanna del Ministero in forza del suo inserimento nella classe stipendiale riconosciuta dalla sentenza, al pagamento delle differenze maturate come retribuzione ed al riconoscimento del maggiore importo per TFR maturato sino alla data di introduzione del giudizio.

 Costituitosi in giudizio il Ministero,  seppur tardivamente con la memoria richiamava la normativa legislativa e collettiva di riferimento e ribadiva la legittimità del proprio operato in punto di ricostruzione della carriera,  eccependo la prescrizione parziale ex art. 2948 c.c. della pretesa creditoria. Per tali ragioni il ministero chiedeva il rigetto del ricorso.

Il tribunale di Roma decideva a favore della ricorrente con sentenza n° 11236/23.

Dichiarava il Tribunale di Roma, sentenza passata in giudicato per omessa impugnazione,  il diritto della ricorrente ad ottenere la corretta ricostruzione di carriera all'atto del passaggio di ruolo nella scuola secondaria con riconoscimento dell'intero servizio espletato nella scuola primaria e, per l' effetto, la convenuta veniva condannata ad effettuare la ricostruzione di carriera della ricorrente, previa disapplicazione del decreto di ricostruzione di carriera già emanato, a decorrere dalla data di conferma in ruolo nella scuola secondaria nella fascia stipendiale 28-34 anni con la qualifica di docente laureato di scuola secondaria di II grado con l' anzianità di servizio utile ai fini giuridici ed economici di anni 31.

 Quanto alla richiesta di condanna, ritenuto che nel giudizio non fossero stati prodotti dei conteggi analitici, il Tribunale condannava  l'amministrazione convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate in base alla contrattazione collettiva, nonché alla regolarizzazione contributiva e previdenziale conseguenti.

In definitiva, il Ministero veniva condannato al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma lorda richiesta a titolo di differenze retributive maturate, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo ed il diritto della ricorrente all'accantonamento della maggior somma richiesta a titolo di TFR maturato.

 

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