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Con l'ordinanza n. 16509 depositata lo scorso 19 giugno, la I sezione civile della Corte di Cassazione, ha escluso che il comportamento illecito di un Comune, che aveva proceduto all'irreversibile trasformazione di un fondo occupato sebbene già fosse scaduta l'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, potesse esonerarlo dall'obbligo di indennizzare i proprietari per il periodo durante il quale l'occupazione – trovando fondamento in una regolare presupposto legittimante – era da ritenersi legittima.
Si è, difatti, precisato che "il Comune non è legittimato ad invocare a suo favore l'illegittimità del procedimento espropriativo per paralizzare la domanda di indennità di occupazione legittima, vieppiù in ragione della circostanza secondo cui l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità opera ex nunc: non si verifica, quindi, alcun travolgimento ex post delle attività legittimamente compiute dall'amministrazione sulla base del decreto di occupazione e in pendenza del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità".
Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dall'occupazione, da parte di un Comune, di un terreno, già adibito dai proprietari a campo di tennis con annesso spogliatoio, al fine di realizzarvi un parcheggio pubblico.
Il procedimento, inizialmente assistito da dichiarazione di pubblica utilità, poi diveniva illegittimo per la mancata conclusione dello stesso secondo lo schema legale: a seguito della scadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità,nei mesi di ottobre/novembre 2008, il terreno occupato veniva trasformato irreversibilmente, sicché i proprietari adivano le vie legali chiedendo la liquidazione dell'indennità per l'occupazione legittima dal 2007 all'attualità, non avendo essi accettato l'indennità provvisoria di esproprio determinata dall'amministrazione.
I giudici di merito determinavano l'indennità di occupazione legittima per il periodo dal 23 marzo 2007 (data dell'immissione in possesso) sino al 12 luglio 2013 (data di rimessione della causa in decisione), per una somma complessiva pari ad euro 51.308,00, oltre interessi legali.
Ricorrendo in Cassazione, il Comune censurava la decisione della Corte di merito per falsa applicazione dell'articolo 2043 c.c. e dell'articolo 13 del dPR n. 327 del 2001, per avere determinato l'indennità sino a luglio 2013 nonostante che l'occupazione legittima fosse venuta meno nei mesi di ottobre/novembre 2008, a seguito dell'irreversibile trasformazione del terreno con conseguente illegittimità dell'attività dell'ente espropriante.
In particolare il Comune assumeva che – avendo adottato un comportamento illecito, proprio in virtù della verificazione di un'occupazione illegittima di tipo acquisitivo per effetto dell'irreversibile trasformazione del terreno di proprietà degli attori – nulla dovesse essere pagato ai privati a titolo di indennità di occupazione legittima: trattandosi di occupazione illegittima ab origine (o, quantomeno dalla scadenza del termine quinquennale di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, implicita nella variante urbanistica), indennità non era dovuta o lo era soltanto sino a gennaio 2009, quando era divenuta inefficace la dichiarazione di pubblica utilità, cui conseguiva l'eventuale risarcimento del danno da occupazione acquisitiva per l'irreversibile trasformazione del terreno, intervenuta nel mese di novembre 2008 in assenza del decreto di esproprio.
La Cassazione non condivide le difese formulate dal ricorrente.
La Cassazione evidenzia l'erroneità dell'assunto secondo cui nulla dovesse essere pagato ai privati a titolo di indennità di occupazione legittima, essendosi verificata un'occupazione illegittima di tipo acquisitivo per effetto dell'irreversibile trasformazione del terreno di proprietà degli attori.
In punto di diritto, i Supremi Giudici ricordano che la Pubblica Amministrazione, in presenza di un comportamento illecito (qual è quello generatore dell'occupazione acquisitiva) ascrivibile all'Amministrazione che mantenga il bene nella propria disponibilità e lo destini in modo irreversibile ad un fine pubblico, non può essere esonerata dall'obbligazione di risarcimento del danno per equivalente, invocando il mancato formale trasferimento nel proprio patrimonio della proprietà del bene illegittimamente occupato.
Con specifico riferimento al caso di specie, la Cassazione rileva come l'illiceità del comportamento del Comune non lo esonera affatto dall'obbligo di corrispondere l'indennità di occupazione legittima.
Il Comune, infatti, non è legittimato ad invocare a suo favore l'illegittimità del procedimento espropriativo per paralizzare la domanda di indennità di occupazione legittima, vieppiù in ragione della circostanza secondo cui l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità opera ex nunc: non si verifica, quindi, alcun travolgimento ex post delle attività legittimamente compiute dall'amministrazione sulla base del decreto di occupazione e in pendenza del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità.
Tuttavia, la Corte evidenzia l'errore compiuto dalla Corte territoriale nel determinare la durata dell'occupazione legittima sino alla data di rimessione della causa in decisione, trattandosi questo di un criterio temporale che non trova fondamento nella legge: difatti, in virtù del collegamento funzionale tra le figure ablatorie dell'occupazione preliminare e della espropriazione, nonché tra di esse e la dichiarazione di pubblica utilità che ne costituisce il necessario presupposto legittimante, alla sopravvenuta perdita di efficacia di quest'ultima consegue il venir meno dell'occupazione legittima.
Ne deriva che la data finale dell'occupazione legittima, cui ancorare la liquidazione dell'indennità, coincide con la scadenza della dichiarazione di pubblica utilità.
Compiute queste precisazioni, la Cassazione rigetta il motivo di ricorso.
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