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Veranda realizzata con teli in plastica: non occorre il permesso di costruire

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Con la sentenza n. 3613 dello scorso 31 maggio, la IV sezione del Tar Campania, ha dichiarato l' illegittimità di un'ordinanza con cui si disponeva la demolizione di una veranda realizzata con tre teli in plastica trasparente e da un lato in muratura, ricoperta da una tenda anch'essa in materiale plastico ritraibile.

Dopo aver rilevato come il manufatto non presentasse caratteristiche tali da poter essere considerato alla stregua di un nuovo organismo edilizio, idoneo a determinare una trasformazione urbanistica ed edilizia rilevante del territorio, e, quindi, abbisognevole del previo rilascio del titolo edilizio, il Collegio ha ricordato che "non è necessario il rilascio del permesso di costruire – con conseguente illegittimità dell'ordine ordine di demolizione adottato – per l'istallazione di una pergotenda, qualora non siano state realizzate tamponature o alterazioni di sagome e prospetti, sia stato creato alcun nuovo ambiente stabile o incremento di superfici o di volume e la copertura e la parziale chiusura perimetrale non si rivelino stabili e permanenti, a motivo del carattere retrattile delle tende".

Nel caso sottoposto all'attenzione del Tar, la proprietaria di un appartamento realizzava sul terrazzo di sua proprietà una veranda in alluminio di mq 48 circa con altezza variabile da 2,50 a 3 metri, per tre lati circoscritta da teli in plastica trasparente e da un lato da muratura, ricoperto da una tenda anch'essa in materiale plastico ritraibile.

La predetta copertura veniva realizzata senza che si procedesse con l'inoltro di un valido titolo edilizio sicché il Comune – all'esito del sopralluogo della P.M. – emanava una disposizione dirigenziale con la quale si ordinava il ripristino dello stato dei luoghi, previa eliminazione delle opere ritenute abusive.

Ricorrendo al Tar, la ricorrente impugnava i provvedimenti contestando la qualificazione giuridica dell'intervento edilizio e deducendo che, trattandosi di una semplice pergotenda, non occorreva alcun titolo edilizio cosicché la sanzione demolitoria era stata applicata in maniera illegittima.

Il Tar condivide la posizione della ricorrente, ritenendo che il manufatto rientri nel concetto di 'pergotenda', non bisognevole di titoli edilizi.

Il Collegio ricorda che, per configurare una "pergotenda", in quanto tale non necessitante di titolo abilitativo, occorre che l'opera principale sia costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione della tenda; conseguentemente, non è configurabile una pergotenda se la struttura principale è solida e permanente e, soprattutto, tale da determinare una evidente variazione di sagoma e prospetto dell'edificio. 

Ne deriva che non è necessario il rilascio del permesso di costruire – con conseguente illegittimità dell'ordine ordine di demolizione adottato – per l'istallazione di una pergotenda, qualora non siano state realizzate tamponature o alterazioni di sagome e prospetti, sia stato creato alcun nuovo ambiente stabile o incremento di superfici o di volume e la copertura e la parziale chiusura perimetrale non si rivelino stabili e permanenti, a motivo del carattere retrattile delle tende.

Con specifico riferimento al caso di specie, il Collegio rileva come sia lo stesso provvedimento impugnato a definire la copertura in telo in plastica come ritraibile: il manufatto, difatti, appare privo di quelle caratteristiche di consistenza e di rilevanza che possano connotarlo in termini di un nuovo organismo edilizio idoneo a determinare una significativa trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e, quindi, necessitare del previo rilascio del titolo edilizio.

Alla luce di tanto, il Tar accoglie il ricorso, annulla il provvedimento impugnato e condanna il Comune alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente

 

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