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Con la sentenza n. 6147 dello scorso 1 ottobre, il Tar Campania, VIII sezione, ha confermato la legittimità di un ordine di demolizione di alcune opere realizzate in assenza di valido titolo edilizio, elencando gli elementi essenziali che devono essere riportati nel provvedimento amministrativo affinché lo stesso possa considerarsi sufficientemente motivato.
Il Collegio, escludendo il dovere per l'amministrazione di indicare le ragioni di pubblico interesse, diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata, che impongono la rimozione dell'abuso, ha precisato che "nel caso di esercizio del potere repressivo delle opere edilizie realizzate in assenza del titolo edilizio mediante l'applicazione della misura ripristinatoria, è sufficientemente motivato il provvedimento che, oltre a contenere l'indicazione del referente normativo a fondamento del potere esercitato, descriva compiutamente l'abuso, esplicitando in dettaglio la natura e consistenza delle opere abusive riscontrate, presupposto giustificativo necessario e sufficiente a fondare la spedizione della misura sanzionatoria".
Il caso sottoposto all'attenzione del Tar prende avvio dall'emanazione di un ordine di demolizione delle opere realizzate in assenza di titolo edilizio e segnatamente di un appartamento al piano terra per una superficie complessiva di mq 60 ed una tettoia in legno chiusa su tre lati sita al piano superiore.
In particolare, a seguito di due sopralluoghi da parte degli organi comunali, il Comune aveva accertato che le opere, per la loro consistenza e in quanto destinate a uno stabile e perdurante insediamento nel territorio, erano annoverabili tra gli interventi di nuova costruzione ex art. 3, comma 1, lett. e.1), del d.P.R. n. 380/2001, risultando così integrata la realizzazione di nuovi volumi e superfici, implicanti una trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio, come tale soggetta al rilascio del permesso di costruire, in mancanza del quale andava ordinata la demolizione.
Ricorrendo al Tar, il proprietario dell'immobile censurava la violazione del giusto procedimento e dell'art. 3 della legge 241/1990 per difetto di adeguata motivazione del provvedimento avversato, difettando la necessaria qualificazione della tipologia dell'abuso accertato e la corrispondente sanzione da applicare in caso di inottemperanza.
Il Tar non condivide le difese mosse dal ricorrente.
In punto di diritto il Collegio Amministrativo ricorda che i provvedimenti di repressione degli abusi edilizi sono atti dovuti con carattere vincolato e privi di margini discrezionali. Pertanto, ai fini dell'adozione dell'ordine di demolizione è sufficiente la mera enunciazione dei presupposti di fatto e di diritto che consentono l'individuazione della fattispecie di illecito e dell'applicazione della corrispondente misura sanzionatoria prevista dalla legge.
Più nel dettaglio, nel caso di esercizio del potere repressivo delle opere edilizie realizzate in assenza del titolo edilizio mediante l'applicazione della misura ripristinatoria, si è ritenuto sufficientemente motivato il provvedimento che, oltre a contenere l'indicazione del referente normativo a fondamento del potere esercitato, descriveva compiutamente l'abuso, esplicitando in dettaglio la natura e consistenza delle opere abusive riscontrate, presupposto giustificativo necessario e sufficiente a fondare la spedizione della misura sanzionatoria.
D'altro canto, la giurisprudenza del Tar è granitica nel ritenere che l'ordinanza di demolizione di un abuso edilizio non richiede alcuna altra specifica motivazione, in quanto l'abusività costituisce di per sé motivo sufficiente per l'adozione della misura repressiva, sicché non è necessaria una esplicita motivazione in merito alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata.
Ne deriva che il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso.
Con specifico riferimento alla controversia portata alla propria attenzione, la sentenza in commento rileva come l'amministrazione comunale abbia ampiamente assolto all'onere motivazionale: le opere abusive realizzate, infatti, sono state analiticamente elencate nell'ordinanza impugnata, ove si evinceva chiaramente che le stesse, per la loro consistenza e in quanto destinate a uno stabile e perdurante insediamento nel territorio, fossero annoverabili tra gli interventi di nuova costruzione, con conseguente legittimità dell'ordine di demolizione per essere state realizzate in assenza di permesso di costruire.
Alla luce di tanto, il Tar rigetta il ricorso.
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