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Inquadramento normativo: Art. 2901 c.c.
L'inefficacia degli atti di disposizione del patrimonio del debitore: Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni (azione revocatoria ordinaria, ndr), quando [...]:
Se l'atto è successivo al sorgere del credito, non occorre dimostrare il "consilium fraudis" in capo al terzo, ma solo la "scientia fraudís", ossia la consapevolezza che l'atto renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito. In tali casi l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione, che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell' "eventus damni" (Cass., nn 15257/2004, 19963/2005, 23263/2010, 21492/2011, richiamate da Cass., n, 18955/2021 ).
L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione (art. 2901 c.c.).
L'azione revocatoria ordinaria e l'adempimento di un debito scaduto: Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto (art. 2901 c.c.). La ratio di tale esclusione rinviene nella natura di atto dovuto della prestazione del debitore, una volta che si siano verificati gli effetti della mora di cui all'art. 1209 c.c. (Cass., nn. 16756/2006; 11051/2009; 14557/2009; 14420/2013; 7747/2016, richiamate da Cass., n. 10194/2021). L'esclusione in esame trova applicazione anche con riferimento all'azione revocatoria esercitata avverso l'alienazione di un bene immobile da parte del debitore qualora il relativo prezzo sia stato destinato, anche in parte, al pagamento di debiti scaduti del venditore-debitore (Cass., nn. 16756/2006; 11051/2009; 14557/2009; 14420/2013; 7747/2016, richiamate da Cass., n. 10194/2021). In buona sostanza, in tali ipotesi, la vendita:
Azione revocatoria ordinaria e fideiussione: L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all'apertura di credito e alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 cod.civ., n. 1, prima parte, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni), e al solo fattore oggettivo dello avvenuto accreditamento giacché l'insorgenza del credito va apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione (Cass., 9886/2021).
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Il mio nome è Rosalba Sblendorio. Sono una persona estroversa e mi piace il contatto con la gente. Amo leggere, ascoltare musica e viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Adoro rigenerarmi, immergendomi nella natura e per questo, quando posso, partecipo ad escursioni per principianti. Ho esercitato la professione da avvocato nel foro di Bari. Per molti anni ho collaborato con uno Studio legale internazionale, specializzato in diritto industriale, presso il cui Ufficio di Bari sono stata responsabile del dipartimento civile e commerciale. Mi sono occupata prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale e diritto della proprietà intellettuale.