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Terreni e partecipazioni: tempo di rivalutazione

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La Legge n. 145/2018, la cosiddetta Legge di Bilancio 2019, ha riproposto la rivalutazione sia dei terreni che delle quote di partecipazione a società possedute alla data del 1° gennaio 2019, consentendo il versamento dell'imposta sostitutiva entro il 30 giugno 2019. Visto che la scadenza coincide con il giorno festivo la scadenza è automaticamente posticipata al 01 luglio 2019.

La norma trae origine dalla Legge n. 448/2001, articoli 5 e 7, che aveva introdotto la possibilità di rivalutare i terreni, anche agricoli, e le partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche e società semplici, agli effetti della determinazione delle plusvalenze, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti.

Si tratta, in sostanza, di plusvalenze conseguite non in regime di impresa o nell'esercizio di arti e professioni, ma riguarda la cessione di terreni e di partecipazioni effettuate da soggetti che non esercitano dette attività. Il beneficio consiste, quindi, nell'applicare un'imposta sostitutiva che risulta inferiore rispetto alla tassazione ordinaria da determinare in costanza della alienazione dei beni in parola. 

Anche quest'anno è arrivata la oramai consueta proroga del provvedimento agevolativo, ma rispetto alle precedenti edizioni, l'edizione 2019 della rivalutazione, commentata dalla circolare A.d.E. n. 8/E/2019, richiede il versamento di una maggiore imposta, in quanto il valore rivalutato dei terreni e delle partecipazioni non qualificate è tassato al 10 per cento, mentre le partecipazioni qualificate scontano un'imposta sostitutiva dell'11 per cento; in precedenza, era prevista un'unica aliquota pari all'8 per cento dell'importo risultante da perizia.

Inalterata invece, le finalità della procedura, ossia la riduzione delle plusvalenze emergenti eventualmente in sede di cessione di terreni non agricoli e partecipazioni in società.

Le condizioni per poter usufruire dell'agevolazione fiscale sono:

- i beni siano posseduti al 1° gennaio 2019;

- il valore rivalutato deve risultare da una perizia che deve essere redatta e giurata entro il 1° luglio 2019;

- entro la stessa data va versata l'imposta sostitutiva calcolata sull'importo periziato; alternativamente al pagamento in unica soluzione, il contribuente può optare per la dilazione in 3 rate, la prima comunque in scadenza il 1° luglio.

Il versamento dell'imposta è condizione necessaria affinché di perfezioni la procedura di rivalutazione, non essendo sufficiente l'indicazione in dichiarazione della rivalutazione, nonostante il modello Redditi PF preveda apposite sezioni nei quadri RT o RM, che devono essere presentati anche dai contribuenti che utilizzano il 730, ma hanno fruito dell'agevolazione. Coloro che fossero interessati, quindi, all'agevolazione devono attivarsi per tempo, non potendo ricorrere a operazioni last minute non previste e ad oggi non prevedibili.

Il versamento va fatto tramite la delega F24 utilizzando il codice tributo «8055» per le partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e «8056» per i terreni edificabili e con destinazioni agricola. Nel campo «anno di riferimento» va indicato l'anno 2019, anche nel caso si opti per la rateizzazione.

Va precisato che qualora il contribuente si sia già avvalso della rivalutazione non è tenuto al versamento delle rate ancora pendenti e può scomputare l'imposta sostitutiva già versata dall'imposta dovuta per effetto della nuova rivalutazione.

Si ricorda, infine, che entro il 1° luglio 2019 dovranno essere corrisposte anche la seconda rata delle rivalutazioni realizzate nel 2018 e la terza e ultima rata delle operazioni effettuate nel 2017; in entrambi i casi, l'imposta dovuta è pari all'8 per cento del valore periziato.

Meditate contribuenti, meditate. 

 

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