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Targhe studi professionali: caratteristiche e procedura per l’affissione

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Inquadramento normativo: art. 23 Codice della Strada; artt. 47-59 D.P.R. 495/92;
d.lgs. 507/93

Targhe professionali: si definiscono targhe le insegne indicative di attività commerciali o professionali, in corrispondenza di ingressi ed androni; la targa professionale è una particolare insegna di esercizio che identifica la sede di uno studio professionale.

Il titolare di uno studio professionale, per poter collocare la propria targa esternamente alla struttura dove esercita la sua attività, deve rispettare le regole poste dal codice della strada, dal condominio ove è ubicata la sede dello studio e dai regolamenti comunali.

In particolare, nel codice della Strada e nel relativo regolamento attuativo sono indicate le caratteristiche che la targa deve possedere per essere affissa. È opportuno, inoltre, consultare il regolamento condominiale e quello comunale, ove potrebbero esserci limitazioni all'affissione di eventuali targhe.

Caratteristiche: le targhe devono rispettare le normative previste dal Codice della Strada e dai regolamenti locali (il regolamento condominiale, ad esempio, potrebbe prevedere che i materiali e le dimensioni delle targhe siano scelti in armonia con eventuali targhe adiacenti).

Il Codice della Strada prevede che manufatti devono essere installati e realizzati in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 23 e nel paragrafo terzo del D.P.R. n. 495/1992, nonché di quelle contenute nel Regolamento dell'ente proprietario della zona.

In particolare, la loro installazione deve essere tale da resistere all'azione degli agenti atmosferici, in modo da garantire la stabilità e non costituire pericolo per la pubblica incolumità di persone ed animali e la sicurezza delle cose; non deve essere pregiudicata, inoltre, la staticità dell'edificio.

Le targhe non devono – per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione – ingenerare confusione con la segnaletica stradale, arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione.

Ubicazione: se la targa è installata lungo le strade, è necessario comunicarne l'affissione all'ente proprietario della strada (all'interno dei centri abitati la competenza è del Comune, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale; all'esterno dei centri abitati la competenza è dell'ente proprietario della strada).

Se è sono inoltre visibile da un'altra strada di un ente diverso, è necessario ottenere il preventivo nulla osta dell'ente competente.

Focus: se la targa è installata su edificio o in area tutelata come bene culturale o nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici, è necessario ottenere apposita autorizzazione (artt. 49 e 153 d.lgs. 42/04). 

 Obblighi: è obbligo del professionista verificare il buono stato di conservazione delle targhe e delle loro strutture di sostegno, effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento, procedendo alla rimozione nel caso di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o nel caso di mancata autorizzazione (per i beni paesaggistici).

Regolamento condominiale: premesso che ciascun condomino può servirsi della cosa comune – quale è la facciata di un edificio – purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di servirsene parimenti (art. 1102 c.c.), ciascun professionista, a proprie spese e cure, può provvedere all'installazione della targa.

Non è necessario chiedere il preventivo consenso all'assemblea condominiale, essendo sufficiente una mera comunicazione all'amministratore; va ricordato, tuttavia, che molti regolamenti comunali prevedono che, unitamente alla presentazione della dichiarazione attestante il progetto di affissione della targa, siano depositati i verbali dell'assemblea condominiale attestanti il consenso all'installazione.

L'amministratore del condominio potrebbe impedire l'affissione nel caso in cui il regolamento condominiale ponga precisi limiti ai condomini nell'utilizzo delle parti comuni del palazzo, vietando l'apposizione di targhe sulle facciate o prevedendo il preventivo consenso dell'assemblea condominiale.

Giurisprudenza: l'utilizzazione del muro perimetrale comune da parte del singolo condomino mediante l'apposizione di cartelli, targhe insegne costituisce normale esercizio del diritto di usare la cosa comune, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1102 c.c., sempre che non impedisca l'esercizio concorrente del diritto degli altri partecipanti di fare uguale uso del muro e sempre che, nel contempo, non rechi pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell'edificio e non ne alteri il decoro architettonico ( Trib. Roma 23 marzo 2011, n. 6130).

Ciascuno dei condomini può servirsi dei muri perimetrali dell'edificio condominiale per quelle utilità accessorie che ineriscono al godimento della sua proprietà esclusiva, qual è l'utilità dal risalto pubblicitario dell'attività professionale o commerciale svolta, che si realizza normalmente mediante l'apposizione di insegne, targhe, cartelli e simili (Cass. 24.10.1986, n. 6229).

 Decoro architettonico: l'installazione della targa non deve in nessun caso determinare un'alterazione del decoro architettonico della facciata condominiale; tale situazione si verifica ove l'intervento effettuato dal singolo non avvenga nel rispetto dello stile architettonico dell'edificio o qualora non si rispetti lo stile di insegne già esistenti.

Contratto di locazione: se non espressamente escluso dal contratto di locazione, anche il conduttore – il cui potere utilizzare le parti comuni dell'edificio condominiale, dove è sito l'immobile locatogli, è di eguale contenuto a quello spettante al proprietario – può apporre sul muro condominiale dell'edificio targhe atte a pubblicizzare la sua attività professionale.

Procedura: l'affissione di una targa professionale non richiede una preventiva autorizzazione da parte del Comune, ma è comunque necessario effettuare una dichiarazione.

Bisogna compilare un'apposita modulistica, consultabile presso i siti web di ciascun Comune, inserendo le informazioni e gli allegati ivi richiesti (variabili da ente ad ente).

La mancata segnalazione dell'affissione comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per la violazione delle disposizioni in materia di pubblicità e affissioni.

Pubblicità: la targa professionale non paga l'imposta di pubblicità se serve a contraddistinguere la sede ove si svolge l'attività del professionista e se è di dimensione inferiore ai 5 mq (cfr. Cass., sez. tributaria, sentenza n. 16722/2010 la quale, sulla scorta della giurisprudenza comunitaria, interpreta estensivamente il disposto di cui al comma 1 bis dell'art. 17 del d.lgs. n. 507/1993).

Per essere esente da imposta, la targa deve contenere solo il luogo di esercizio, nome e cognome e la professione del professionista, con l'esclusione di elementi ulteriori (quali i settori trattati dallo studio professionale, i loghi che lo identificano, affiliazioni ad altri studi).

 

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