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Con l'ordinanza n. 34100 depositata lo scorso 12 novembre, la I sezione civile della Corte di Cassazione, ha accolto il ricorso di una donna divorziata che si doleva per aver il giudice escluso dalle spese per il mantenimento ordinario gli esborsi per l'istruzione universitaria del figlio, ritenendo che era incorso in un errore di sussunzione il giudicante per operato tale esclusione, senza aver evidenziato i caratteri imprevedibilità ed imponderabilità che contribuiscono ad includere tali esborsi per l'istruzione universitaria nelle spese straordinarie.
Si è difatti precisato che "devono intendersi spese straordinarie quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità, esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 155 c.c. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno cumulativo".
Nel caso sottoposto all'attenzione della Cassazione, il Tribunale di Cagliari dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio di una coppia di coniugi, ponendo a carico del padre il pagamento di un contributo di euro 850 mensili per il figlio minore, da versare all'ex moglie con la quale il ragazzo conviveva.
La Corte d'appello di Cagliari, modificando la decisione della sentenza di primo grado, diminuiva l'importo dell'assegno di mantenimento del ragazzo e ripartiva il carico delle spese per tasse universitarie, rette di collegio e libri di studio tra entrambi i genitori, qualificando espressamente tali spese come spese straordinarie.
Ricorrendo in Cassazione, la mamma censurava la decisione della Corte distrettuale per violazione degli articoli 147, 148 e 337 ter c.c. per aver qualificato le tasse universitarie, rette di collegio e libri di studio come spese straordinarie, ripartendone il carico tra entrambi i genitori.
Secondo la difesa della donna tali spese erano da considerarsi ordinarie, posto che per uno studente universitario corrispondono a bisogni ordinari ed attuali che non hanno carattere di eccezionalità o imprevedibilità, essendo anche, nel caso di specie, quantificabili in anticipo.
La Cassazione condivide la censura formulata dalla ricorrente.
In punto di diritto, i Supremi Giudici ricordano che devono intendersi spese straordinarie quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 155 c.c. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno "cumulativo".
In particolare, si è specificato che in materia di rimborso delle spese c.d. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, occorre in via sostanziale distinguere tra:
a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento;
b) le spese che sono imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento.
Con specifico riferimento al caso di specie, gli Ermellini evidenziano come sia palese l'errore di sussunzione in cui è incorso il decidente del merito nell'escludere puramente e semplicemente le spese per l'istruzione universitaria del figlio dalle spese ordinarie, senza che ne fossero evidenziati i caratteri imprevedibilità ed imponderabilità che contribuiscono ad includerle le spese straordinarie.
Alla luce di tanto, la Cassazione accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza, rinvia la causa avanti alla Corte d'Appello di Cagliari che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del giudizio.
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