Le Sezioni Unite hanno affermato che gli enti di previdenza privatizzati, nel regime dettato dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, non possono adottare provvedimenti che impongano un massimale al trattamento pensionistico, trovando applicazione, per i trattamenti maturati prima del 1° gennaio 2007, il principio del pro rata, di cui alla formulazione originaria dell´art 3, comma 12, della stessa legge n. 335 del 1995, e, per i trattamenti maturati dopo tale data, i criteri introdotti dall´art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, facendosi, tuttavia, salvi gli atti e le delibere in precedenza approvati da detti enti, come chiarito dall´art. 1, comma 488, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
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