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G.A.E.: il reiserimento è un diritto assoluto degli iscritti? In punto la decisione del C.d.S.

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Si torna a parlare di graduatorie ad esaurimento (G.A.E.). Questa volta ad occuparsene è il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 6981 dell'11 dicembre 2018, ha riformato la sentenza del TAR Lazio, secondo cui l'iscrizione in tali graduatorie "non costituisce un diritto assoluto al reinserimento in ogni tempo", ma deve essere inteso "come un interesse legittimo al reinserimento condizionato da modalità e tempi previste dai D.M. attuativi". Il Consiglio di Stato, in punto, invece, ha affermato che "dalla trasformazione delle antiche graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento (G.A.E.) non discende alcuna preclusione del reinserimento nelle stesse dei soggetti che vi erano già iscritti pleno jure in passato ma, per l'omessa domanda di permanenza per il precedente aggiornamento, ne sono stati cancellati. In particolare, sebbene la mancata presentazione della domanda comporti la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi, ciò non esclude che sia consentito al docente interessato, su sua domanda, il reinserimento nella graduatoria".

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa

Una docente, precedentemente inclusa nelle G.A.E., a seguito dell'aggiornamento delle suddette graduatorie ne è rimasta esclusa perché non ha provveduto a presentare la domanda di aggiornamento per il triennio successivo. Ciò in quanto non è stata messa al corrente della necessità della presentazione della suddetta domanda da parte dell'amministrazione scolastica presso la quale prestava servizio. In conseguenza di tale esclusione la docente ha proposto ricorso dinanzi al TAR Lazio, chiedendo:

  • l'annullamento del provvedimento con cui è stata rigettata la sua istanza di inserimento;
  • l'annullamento della graduatoria ad esaurimento definitiva relativa all'insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado;
  • che fosse dichiarato il suo diritto ad essere collocata nella G.A.E. definitiva per l'insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado.

Il T.A.R. Lazio, dapprima ha dichiarato l'inammissibilità della domanda per difetto di giurisdizione; sentenza, questa, impugnata davanti al Consiglio di Stato. Quest'ultimo, riconoscendo la giurisdizione del giudice amministrativo, ha annullato la sentenza del T.A.R. Lazio, disponendo la riassunzione del ricorso. Una volta riassunto il giudizio, il TAR ha rigettato il ricorso della docente in quanto è stato ritenuto corretto l'operato della pubblica amministrazione.

Il caso è giunto dinanzi al Consiglio di Stato.

La decisione del Consiglio di Stato

Innanzitutto, appare opportuno richiamare la normativa vigente in materia, ossia l'art.399 del D.Lgs. n.297 del 16 aprile 1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione). Secondo questa disposizione "L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti [...]". Si tratta delle cosiddette graduatorie permanenti le quali sono state trasformate poi in graduatorie ad esaurimento,in cui sono iscritti i docenti in possesso di abilitazione all'insegnamento. Le GAE sono strutturate su base provinciale e vengono aggiornate con cadenza triennale in relazione alle posizioni degli iscritti, ma non è consentito l'inserimento di nuovi aspirati docenti (art.1 co.605 L.27 dicembre 2006 n.296). Quanto al reinserimento in base all'art.1, co. 1-bis del D.L. n.97/2004 "Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti [...] avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 

La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione...". Alla luce di tale disciplina il Consiglio di Stato ha evidenziato come la decadenza dall'inserimento nelle GAE non deriva dalla mera tardività della presentazione della domanda di aggiornamento, ma piuttosto da un'espressa volontà del docente in quanto il succitato art.1, co. 1-bis del D.L. n.97/2004 non preclude ai soggetti che vi erano già iscritti in passato di essere reinseriti nelle graduatorie, ma prevede che essi ne siano cancellati nel caso in cui omettano di presentare la domanda di aggiornamento. La mancata presentazione di tale domanda, peraltro, non esclude al docente interessato la possibilità di presentare in futuro una nuova domanda per il reinserimento nella graduatoria. In tal senso si esprime anche il costante orientamento giurisprudenziale il quale evidenzia come a norma dell'art.1 co. 605 L.296 del 27 dicembre 2006 è possibile che il docente escluso venga reinserito a seguito di una nuova domanda di reinserimento tempestivamente presentata (cfr. in tal senso: Cons. St., VI, 15 novembre 2017 n. 5281; id., 13 dicembre 2017 n. 5868; Cons. Stato, VI, 6 agosto 2018, n. 4835; id., 15 giugno 2018, n. 3703; id., 2 luglio 2018, n. 4021). In forza di quanto sin qui detto, pertanto, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello, ritenendo che sebbene l'omessa domanda di aggiornamento porti all'esclusione dalle graduatorie, tale esclusione non è assoluta poiché gli interessati, nel termine assegnato per i futuri aggiornamenti delle GAE, possono sempre dichiarare di volervi nuovamente figurare.

 

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