Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Solaio in degrado e rimozione di un tramezzo dell'immobile sottostante: se crolla, chi paga i danni?

Imagoeconomica_1532240

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 32344 del 13 dicembre 2018 si è occupata della questione avente ad oggetto il crollo di un solaio in stato di degrado avanzato. Un crollo, questo, che pare imputabile alla rimozione di un tramezzo dell'immobile sottostante. In questo caso, il proprietario di tale immobile deve risarcire i danni? La risposta dovrebbe essere affermativa, se l'attenzione viene puntata sul fatto che l'evento crollo sia stato determinato proprio dall'eliminazione del tramezzo da cui il solaio traeva sostegno. Ma, la realtà è diversa. In punto, fanno chiarezza i Giudici di legittimità.

Vediamo il caso sottoposto al loro esame.

I ricorrenti sono proprietari di un immobile, il cui solaio è crollato. Per tale evento, essi ritengono responsabile la proprietaria dell'appartamento sottostante e ciò in considerazione del fatto che la stessa ha eseguito dei lavori di ristrutturazione che hanno portato alla rimozione di tramezzi che, a loro dire, avevano una funzione di sostegno per il loro solaio. Così, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio la predetta proprietaria per chiedere la riduzione in pristino dello stato dei luoghi ed il risarcimento del danno sofferto in conseguenza del cedimento del solaio. La domanda dei ricorrenti:

  • in primo grado è stata accolta, mentre
  • in Corte d'Appello, è stata oggetto di sentenza di rigetto.

Così, la questione è giunta dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione.

Nella fattispecie di cui stiamo discorrendo, innanzitutto, bisogna chiarire se il tramezzo eliminato abbia natura portante o meno. Secondo quanto emerso dai fatti di causa e dalle risultanze del giudizio di merito: 

  • le opere di ristrutturazione effettuate dalla proprietaria dell'appartamento sottostante quello dei ricorrenti non hanno interessato parti comuni dell'edificio aventi funzione portante, ma unicamente pareti divisorie;
  • il cedimento è imputabile allo stato di avanzato degrado del solaio, già vetusto, il quale ha trovato precario sostegno dai tramezzi dell'appartamento sottostante.

Detto questo, appare evidente che non è stato ritenuto rilevante dal Giudice d'appello il fatto che il solaio dell'immobile di proprietà dei ricorrenti si reggeva sulle pareti rimosse dalla proprietaria dell'appartamento del piano di sotto. E ciò in considerazione del fatto che, secondo la Corte territoriale, tale circostanza non trasforma la natura di queste strutture da non portanti a portanti. E questo a maggior ragione, ove si consideri che il solaio in oggetto era già vetusto e in un avanzato stato di degrado. Tale ragionamento è stato ritenuto dai Giudici di legittimità ben motivato e quindi condivisibile dal momento che esso si fonda, da quanto è emerso nel giudizio di merito, sulla circostanza che la rimozione del tramezzo non è stata la causa determinante del cedimento del solaio. D'altro canto, difronte al corretto iter logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale, secondo la Suprema Corte di Cassazione, non può essere sollevata alcuna critica alla decisione impugnata da parte dei ricorrenti, sotto il profilo della violazione di legge. Con l'ovvia conseguenza che l'apprezzamento dei Giudici d'appello, per tale verso, non è sindacabile in sede di legittimità. 

Diverso sarebbe stato il caso in cui i ricorrenti avessero impugnato la sentenza di secondo grado, sollevando un vizio di omesso esame di fatti decisivi, riguardanti la causa del cedimento del solaio degli attori, dalla quale la proprietaria dell'appartamento sottostante è stata ritenuta estranea. In tali casi, forse, la Corte di Cassazione avrebbe potuto appurare l'effettiva omissione, da parte del giudice del grado precedente, dell'esame di un particolare decisivo ai fini dell'imputabilità dei danni derivanti dal crollo del solaio in capo alla proprietaria dell'immobile del piano di sotto. In buona sostanza, in queste ipotesi, la Suprema Corte avrebbe potuto sindacare sulla mancata valutazione di un'importante circostanza, ossia che il tramezzo, sebbene struttura non portante, in ogni caso, non poteva essere rimosso senza la messa in sicurezza del solaio. Poiché tale vizio non è stato eccepito, a dire dei Giudici di legittimità, resta insindacabile l'estraneità della proprietaria dell'immobile del piano sottostante dall'evento in oggetto. La Corte di Cassazione, inoltre, ha ritenuto che quest'ultima non è tenuta, neppure, a partecipare alle spese di rifacimento del solaio ex art. 1125 c.c. in quanto, i ricorrenti, nel corso del giudizio non hanno mai proposta la relativa domanda, essendosi limitati a chiedere solo il risarcimento danni. A tal riguardo, si fa rilevare che la domanda di condanna alla contribuzione alle spese di rifacimento del solaio ai sensi dell'articolo 1125 c.c. - la cui causa petendi risiede nella comune proprietà del solaio - non può ritenersi implicita nella domanda di risarcimento, in forma specifica o per equivalente, dei danni arrecati al solaio dalla rimozione del tramezzo, giacché quest'ultima si fonda sulla distinta e diversa causa petendi dell'illecito aquiliano. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, i Giudici di legittimità, ritenendo infondate e inammissibili le censure sollevate dai ricorrenti, hanno rigettato l'impugnazione, confermando la sentenza di secondo grado.  

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Mamme che lavorano, cominciamo dai diritti: il con...
Quelle grandi scimmie "guardiane" del tribunale. I...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito