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Con sentenza n. 7943 del 21 marzo 2019, la Corte di cassazione ha stabilito che affinché una scuola privata che organizza corsi di lingua straniera possa ritenersi esente da Iva, occorre che le sue attività abbiano finalità educative e formative e che ottenga il riconoscimento di soggetto pubblico dalla P.A. In mancanza è esclusa qualsivoglia esenzione.
Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici di legittimità.
I fatti di causa.
La ricorrente è un'impresa italiana affiliata, mediante contratto di franchising, ad una scuola ungherese e svolge un'attività di insegnamento di lingue straniere. È accaduto che la stessa è stata destinataria di avvisi di accertamento «emessi dall'Agenzia delle entrate ai fini Iva ed Irpeg per gli anni 2000 e 2001, con cui, è stato disconosciuto il diritto all'esenzione dall'Iva». La ricorrente ha impugnato tali avvisi, affermando, contrariamente a quanto asserito dall'amministrazione finanziaria, sussistente «il diritto all'esenzione avendo presentato la denunzia di inizio attività, sostitutiva, per le scuole e istituzioni straniere in Italia e loro assimilate, del provvedimento di consenso o presa d'atto dell'Autorità scolastica».
Sia in primo che in secondo grado, i Giudici hanno rigettato l'impugnazione.
Il caso è giunto dinanzi alla Corte di cassazione.
La decisione della SC.
Innanzitutto, appare opportuno richiamare la normativa applicabile al caso di specie, ossia l'art. 366, d.lgs. n. 297/1994, secondo cui «i cittadini e gli enti stranieri, che intendono istituire o gestire, in Italia, scuole [...], quali accademie, corsi di lingue, istituti di cultura e d'arte, doposcuola, convitti, collegi, pensionati, corsi di conferenze e simili, devono essere muniti di una speciale autorizzazione.
Le domande di autorizzazione devono essere presentate al prefetto della provincia, che le trasmette al Ministero degli affari esteri, il quale le inoltra al Ministero della pubblica istruzione, che delibera sulla concessione dell'autorizzazione». Questa disposizione si applica «anche a quelle scuole e a quegli organismi culturali di proprietà o diretta emanazione di persone od enti italiani, indirettamente promossi da enti o persone straniere o che siano controllati da tali enti o persone o che comunque con essi abbiano rapporti amministrativi».
Ai fini dell'esenzione Iva di cui all'art. 10, n. 20, D.p.r. n. 633/1972, i soggetti che organizzano corsi di lingua straniera devono essere riconosciuti come soggetti di diritto pubblico dalla P.A.
Ciò detto, nella questione sottoposta all'attenzione dei Giudici di legittimità, la ricorrente non rientra tra i soggetti indicati nell'art. 366 su enunciato in quanto dall'esame del contratto di franchising stipulato con la società ungherese, da un lato, non emerge che la stessa sia un «soggetto controllato da una istituzione straniera, né avente con la stessa rapporti amministrativi diretti», dall'altro, emerge che tra le due società sia intercorso «un mero rapporto commerciale realizzato da una società nazionale, che opera in piena autonomia e il cui oggetto va individuato nella fornitura di prestazioni di servizi (corsi d'inglese) a pagamento». Esclusa l'applicabilità di tale disciplina, ai fini dell'esenzione Iva, non può essere ritenuta sufficiente la denuncia di inizio di attività presentata dalla ricorrente. Piuttosto è da richiamarsi la normativa previgente di cui all'art. 10, n. 20, D.p.r. n. 633/1972, applicabile al caso di specie, secondo cui per l'esenzione, presupposto necessario era la finalità educativa dei corsi di lingua, riconosciuta mediante la presa d'atto, ossia l'atto proveniente dall'amministrazione competente, attestante la sussistenza di tale finalità. Atto, questo, oggi sostituito dal riconoscimento di soggetto di diritto pubblico che il privato deve ottenere dalla P.A.,qualora intenda organizzare corsi di lingua con finalità educative.
Nella questione in esame, manca tale requisito e l'attività della ricorrente si riduce ad una mera attività di commercializzazione dei corsi di lingue. In punto, anche la giurisprudenza comunitaria, richiamata dalla Corte di cassazione, ha affermato che, ai fini dell'esenzione Iva, «i servizi educativi sono esentati solo se effettuati da enti di diritto pubblico aventi uno scopo di istruzione o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato aventi finalità simili. Ne consegue che gli altri organismi, cioè gli organismi privati, devono soddisfare il requisito di perseguire finalità simili a quelle dei suddetti organismi di diritto pubblico». Pertanto non è consentito «agli Stati membri di accordare l'esenzione per la prestazione di servizi educativi all'insieme degli organismi privati che forniscono tali prestazioni, includendovi anche quelli le cui finalità non sono simili a quelle dei suddetti organismi di diritto pubblico» (Corte di Giustizia, sentenza 28 novembre 2013, in C-319/12).
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, non riavvisando i presupposti per l'applicazione della normativa relativa all'esenzione Iva.
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Il mio nome è Rosalba Sblendorio. Sono una persona estroversa e mi piace il contatto con la gente. Amo leggere, ascoltare musica e viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Adoro rigenerarmi, immergendomi nella natura e per questo, quando posso, partecipo ad escursioni per principianti. Ho esercitato la professione da avvocato nel foro di Bari. Per molti anni ho collaborato con uno Studio legale internazionale, specializzato in diritto industriale, presso il cui Ufficio di Bari sono stata responsabile del dipartimento civile e commerciale. Mi sono occupata prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale e diritto della proprietà intellettuale.