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Nuovi chiarimenti del CNF in tema di parere di congruità ex art.7 L. n. 49/2023

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 Fonte: https://www.codicedeontologico-cnf.it

Il Consiglio Nazionale Forense, rispondendo a vari quesiti posti da diversi Consigli dell'Ordine degli Avvocati, si è espresso ancora una volta in tema di parere di congruità ex art.7 L. n. 49/2023 fornendo una serie di delucidazioni in relazione all'ambito di applicazione della disciplina contenuta nella suddetta legge (Consiglio nazionale forense, parere n. 24 del 23 giugno 2023).

I quesiti sottoposti al Consiglio hanno riguardato vari aspetti, quali:

  • l'ambito di applicazione dell'art.7 L. n. 49/2023;
  • l'obbligo motivazionale;
  • la necessità della notifica alla P.A. del parere di congruità ;
  • la possibilità di inserire nei pareri di congruità l'avviso di cui all'art.7 comma 1 L. n.49/2023.

Procediamo con ordine nella disamina dei quesiti sottoposti al Consiglio.

I quesiti sottoposti e il parere del Consiglio

Ambito di applicazione dell'art.7 L.49/2023. Al Consiglio sono stati posti vari quesiti.

Un primo dubbio riguarda la possibilità di applicare la disposizione di cui al suddetto art.7

  1. unicamente al caso in cui l'Avvocato abbia richiesto l'opinamento nei confronti dei soggetti individuati dall'art.2 della medesima L. n. 49/2023,
  2. o anche in relazione a qualunque parere di congruità rilasciato dal Consiglio dell'Ordine.

A questo proposito il Consiglio ha ricordato quanto previsto dall'art. 2 L. n. 49/2023. Questa disposizione stabilisce l'ambito di applicazione della suddetta legge prevedendo che essa si applichi "ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3". A parere del Consiglio, quindi, la suddetta disposizione nel fissare l'ambito di applicazione dell'intera legge (compreso l'art.7) non si riferisce a tutti i contratti d'opera professionale, ma solo a quelli stipulati con i "clienti forti". 

 Sempre in relazione all'ambito di applicazione, un altro dubbio chiarito dal Consiglio riguarda la possibilità di applicare l'art.7 L. n.49/2023 anche a pareri di congruità resi in relazione ad attività avviate e/o concluse prima dell'entrata in vigore della legge n. 49/2023. A questo riguardo il Consiglio ha ricordato che ai sensi dell'art.11 L. n. 49/2023, le disposizioni della legge non si applicano "alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge", con la conseguenza che l'art.7 può applicarsi soltanto alle prestazioni rese sulla base di convenzioni stipulate dopo l'entrata in vigore della legge.

Altra questione è relativa alla possibilità di applicare l'art.7 ai compensi richiesti in assenza di pattuizione preventiva tra le parti.

Sul punto il Consiglio ritiene pacifica l'applicazione dell'art.7 sia alle prestazioni rese nell'ambito di convenzioni sia a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista ex art.2 L. n.49/2023. Il Consiglio ritiene che la "pattuizione preventiva" non sia necessaria ai fini dell'applicabilità della legge in quanto l'art.2 cit. consente di ritenere che le disposizioni in materia di equo compenso si applichino anche in assenza di pattuizione preventiva. Ciò in quanto, "se per pattuizione preventiva si intende il perfezionamento di un accordo sul compenso, è giocoforza ritenere che il riferimento, di cui all'articolo 2, agli accordi preparatori anticipi l'applicabilità della legge anche alla fase preparatoria e, dunque, antecedente alla pattuizione."

Obbligo motivazionale. È stato chiesto al Consiglio se il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati nella redazione del parere sia tenuto precisarne le motivazioni.

 Sul punto il Consiglio ha chiarito che l'articolo 7 rinvia alla L. n. 241/1990 per precisare la procedura che deve essere seguita nell'adozione del parere di congruità. Senza dubbio il rinvio comprende anche l'obbligo motivazionale, che, come noto, è un obbligo coessenziale per garantire il rispetto delle norme in materia di procedimento amministrativo.

Notificazione del parere alla P.A. Altra questione riguarda il caso in cui il parere abbia ad oggetto prestazioni rese a favore della Pubblica Amministrazione. In tal caso si è chiesto al Consiglio se prima di avviare l'azione esecutiva, l'avvocato debba procedere ad una nuova notificazione dello stesso.

In relazione alla necessità di nuova notificazione, il Consiglio si è espresso nel senso che la notifica del titolo in forma esecutiva debba essere effettuata secondo le forme ordinarie. Ciò in quanto l'art.7 L. n.49/2023 introduce un nuovo titolo esecutivo stragiudiziale di natura amministrativa che soddisfa appieno i requisiti previsti dal codice di rito, ossia l'esistenza di diritto certo, liquido ed esigibile, senza che vi osti la natura stragiudiziale del titolo, atteso che per l'art.474 c.p.c. i titoli esecutivi sono anche stragiudiziali purché previsti dalla legge. Conseguentemente, una volta decorsi quaranta giorni senza che il debitore abbia proposto opposizione al giudice competente (ossia il giudice del luogo nel cui circondario ha sede l'ordine che ha reso il parere di congruità), il titolo esecutivo può ritenersi validamente formato senza necessità di ulteriori adempimenti e il creditore può procedere ad intraprendere le azioni esecutive.

Avviso di cui all'art.7 comma 1 L. n.49/2023. Infine il Consiglio si è espresso nel senso che è senz'altro corretto riportare nei soli pareri che ricadono nell'ambito di applicazione della L. n.49/2023 la previsione di cui all'articolo 7, comma 1 L. n.49/2023 nella parte in cui afferma che: "il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 281-undecies del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista". 

 

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