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Responsabilità fiscale del presidente pro-tempore di associazioni non riconosciute

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Riferimenti normativi: Art.38 c.c. - art.148 T.u.i.r. - art.39, comma 2, D.p.r.600/73

Focus: L'incremento dei controlli fiscali da parte dell'Amministrazione finanziaria ha posto l'attenzione sulla responsabilità degli organi direttivi degli enti no profit e sul conseguente recupero a tassazione di presunti maggiori redditi. Il principio della responsabilità diretta in capo agli organi di rappresentanza, disposto dall'art.38 cod. civ., è stato ribadito dalla Cassazione con l'ordinanza n. 5684/2019. Per meglio comprendere la questione è necessario un rapido excursus sulle caratteristiche delle associazioni non riconosciute.

Principi generali: Le associazioni non riconosciute sono prive di personalità giuridica e si basano sull'accordo raggiunto tra gli associati senza nessuna particolare formalità. L'accordo, quindi, è valido sia in forma orale che con scrittura privata. Tuttavia, per maggior sicurezza sugli accordi presi e sullo scopo sociale dell'associazione è opportuna la redazione dell'Atto costitutivo e dello Statuto e la loro registrazione presso l'Agenzia delle Entrate al fine di operare e avere relazioni con altri enti, associazioni o individui. Altresì è consigliabile l'iscrizione negli appositi albi presso gli enti locali. Esse non godono di un'autonomia patrimoniale perfetta, il che si traduce nella mancanza di separazione assoluta tra patrimonio dei membri e patrimonio dell'ente e, quale conseguenza della loro imperfetta autonomia patrimoniale, nell'attribuzione di una responsabilità diretta ex art. 38 cod. civ. in capo agli organi di rappresentanza (presidenti ed organi direttivi).

Responsabilità diretta degli organi di rappresentanza: L'art.38 cod. civ. dispone che " Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresen-tano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune" che costituisce in pratica il patrimonio dell'associazione non riconosciuta. Il medesimo articolo, al secondo comma, dispone che: "Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione". Tale responsabilità di tipo contrattuale, secondo costante giurisprudenza, non è però collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione ma ciò che concretamente rileva è l'attività negoziale effettivamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra l'associazione e i terzi (Cass. n. 12473/2015, n. 20485/2013, n. 19486/2009, n. 25748/2008). 

Si può quindi affermare che, in tema di associazioni non riconosciute, caratterizzate da un'autonomia patrimoniale imperfetta e di conseguenza dalla mancanza di ogni forma di controllo e di pubblicità legale che impedisce ai creditori di verificarne l'effettiva consistenza patrimoniale, sono chiamati a rispondere dei debiti (di natura tributaria e non) anche i rappresentanti delle stesse associazioni - limitatamente al periodo di reale investitura della carica - purché però venga dimostrata in maniera chiara ed inequivocabile l'attività di gestione svolta in nome e per conto dell'associazione. Diventa dunque indispensabile, ai fini della determinazione della responsabilità del legale rappresentante, dar prova dell'ingerenza nell'attività dell'Ente (Cass., n. 22861/2018).

Debiti di natura tributaria: La responsabilità personale e solidale del rappresentante dell'associazione non riconosciuta si applica anche ai debiti di natura tributaria. E' quanto ha riconosciuto la Corte di Cassazione con ordinanza n. 22861 del 26.09.2018, stabilendo che la responsabilità personale e solidale del rappresentante dell'associazione non riconosciuta si applica anche ai debiti di natura tributaria, ma ciò che è necessario al fine di accertare tale responsabilità è "non solo l'ingerenza di tale soggetto nell'attività dell'ente che rappresenta, ma anche il corretto adempimento degli obblighi tributari sul medesimo incombenti". Il caso preso in esame riguarda un accertamento tributario eseguito nei confronti di un'associazione di categoria di piccoli artigiani: i verificatori fiscali, in sede di accertamento avevano rilevato l'omesso invio del modello Eas ed avevano verificato altresì il corretto inserimento delle clausole obbligatorie che lo statuto deve contenere (ex art. 148, comma 8, T.U.I.R. in relazione alla stretta connessione tra requisiti formali e quelli sostanziali). L'Amministrazione Finanziaria rilevando solo il mancato invio del modello Eas e non tenendo conto del corretto comportamento tenuto dalla contribuente ex art. 2 D.P.R. 442/1997 ("L'opzione e la revoca di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili ..."), ha accertato induttivamente, ex art. 39, comma 2, D.P.R. 600/1973, maggiori redditi ed Iva, oltre sanzioni ed interessi, precostituendosi un titolo esecutivo per poter agire nei confronti del Presidente dell'associazione, la cui rappresentanza permaneva a titolo gratuito. E' stato dunque notificato un avviso di accertamento sia nei confronti dell'ente e sia nei confronti del Presidente dell'associazione a cui è stato intimato il pagamento delle maggiori imposte e sanzioni, individuandolo quale responsabile del debito tributario, oltre che per il già citato art. 38 cod. civ., anche in forza dell'articolo 1143 cod. civ., nonché per le sanzioni conseguenti ex articolo 2, comma 2, D.Lgs. 472/1997. 

La medesima sezione della Corte Suprema, chiamata a pronunciarsi su un altro simile caso, ha nuovamente confermato che, ai fini della individuazione della responsabilità personale e solidale, è elemento essenziale la dimostrazione della concreta gestione degli affari associativi (Cass., sez.6, n. 5684/2019). Ed infatti, "per i debiti d'imposta, i quali non sorgono su base negoziale, ma ex lege al verificarsi del relativo presupposto, è chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato, fermo restando che il richiamo all'effettività dell'ingerenza vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura" (Cass., n. 25650/2018, n. 19486/2009). 

La Corte Suprema ha ribadito, quindi, il principio secondo cui " Il presidente pro tempore di un'associazione è responsabile in solido delle obbligazioni tributarie dell'ente, qualora esse nascano dalla dichiarazione annuale presentata nel momento in cui è stata ricoperta la carica presidenziale. Ciò anche se tale dichiarazione è relativa al periodo d'imposta precedente a quello di presentazione, in cui un altro soggetto era investito della carica di presidente e il firmatario non aveva ruoli di rilievo". La controversia è giunta all'esame della Corte Suprema a seguito di sentenza sfavorevole emessa dalla Commissione Tributaria regionale di Grosseto nei confronti del presidente pro tempore di un'Associazione sportiva che ha impugnato avvisi di accertamento Ires, Iva e Irap notificatigli dall'Agenzia delle entrate. Il presidente dell'Associazione ha invocato la violazione e falsa applicazione dell'art.38 c.c. da parte della C.t.r. Toscana che aveva erroneamente attribuito a lui la responsabilità civile e fiscale, in qualità di presidente pro tempore dell'associazione sportiva, senza considerare che egli non aveva contribuito al nascere dell'obbligazione fiscale, non avendo ricoperto la suddetta carica nel periodo d'imposta ripreso a tassazione. La suddetta Commissione Tributaria aveva rilevato che l'obbligazione tributaria consiste in una fattispecie a formazione progressiva, in cui il segmento finale è costituito dalla consumazione del termine per la trasmissione della dichiarazione dei redditi ai fini impositivi. Pertanto, pur essendo la dichiarazione riferita al periodo d'imposta 2010, essa avrebbe dovuto essere presentata entro il 30 settembre 2011, periodo nel quale il ricorrente era in carica. Lo ha, perciò, condannato al pagamento delle spese all'Agenzia delle Entrate.

La Corte di Cassazione, in buona sostanza, ha ribadito il concetto secondo cui in tema di associazioni non riconosciute la responsabilità personale e solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, prevista dall'art. 38 cod. civ. in aggiunta a quella del fondo comune, è volta a contemperare l'assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell'ente con le esigenze di tutela dei creditori, e trascende pertanto la posizione astrattamente assunta dal soggetto nell'ambito della compagine sociale, ricollegandosi ad una concreta ingerenza dell'attività dell'ente.

 

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