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Condizionatori installati sul muro condominiale: quando l’installazione può ledere i diritti del vicino

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Focus: L'installazione dell'unità esterna del condizionatore su un muro comune deve essere valutata con particolare attenzione quando l'impianto incide su parti comuni o si affaccia su aree di proprietà esclusiva perché, in mancanza di adeguate verifiche, può tradursi in una concreta compressione del diritto di proprietà del vicino. Sulla questione, scaturita da un conflitto tra proprietari confinanti all'interno di un complesso condominiale, si è pronunciata la Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 11337/2026 del 27 aprile 2026.


Il caso: Due condòmini avevano citato in Tribunale i vicini contestando loro l'installazione di due unità esterne di condizionamento sul muro comune e i relativi cavidotti perché, pur essendo collocati sul muro condominiale, sporgevano sul cortile di loro proprietà esclusiva occupandone la colonna d'aria e creando una servitù di stillicidio dell'acqua di condensa e di passaggio per la manutenzione dei macchinari, oltre a generare intollerabili immissioni di flussi di aria calda e rumori. Chiedevano, perciò, che i vicini fossero condannati a rimuovere, eliminare e riposizionare in diverso luogo le due unità esterne di condizionamento, oltre al risarcimento dei danni. I convenuti eccepivano che l'assemblea condominiale aveva autorizzato l'installazione sul muro comune e a ciò non si era opposto il dante causa degli attori che era presente alla relativa riunione. Evidenziavano, inoltre, che i manufatti ricadevano in un'area non edificabile, utilizzata soltanto come area di posteggio e di accesso al parcheggio, sicché non pregiudicavano l'esercizio del diritto di proprietà. Il Tribunale aveva respinto la domanda osservando che i due macchinari di condizionamento erano stati appoggiati al muro condominiale, in attuazione della facoltà di uso della cosa comune ex art. 1102 cod. civ., e costituivano un ingombro minimo nella colonna sovrastante la loro proprietà e non ne precludevano l'uso normale, che era irrilevante lo stillicidio e non dimostrata l'intollerabilità delle immissioni.

La Corte d'Appello confermava la decisione, escludendo la necessità di ulteriori accertamenti tecnici, ritenendo sufficienti le fotografie prodotte in giudizio per dimostrare il minimo ingombro nella colonna d'aria sovrastante la proprietà degli attori appellanti. Uno degli attori, di conseguenza, impugnava la sentenza di appello in Cassazione perché riteneva che i giudici di merito avessero trascurato la concreta compressione del suo diritto di proprietà e omesso gli accertamenti necessari per valutare l'incidenza dell'ingombro, dello stillicidio e delle immissioni. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'Appello in diversa composizione. Ciò in quanto l'autorizzazione assembleare non rende automaticamente lecita l'installazione quando questa incide sul diritto di proprietà esclusiva del vicino. La controversia, infatti, non poteva essere ricondotta soltanto all'uso della cosa comune, ai sensi dell'art. 1102 c.c., ma doveva essere esaminata anche sotto il profilo della possibile lesione del diritto individuale del proprietario confinante. In particolare, la Corte di Cassazione ha chiarito che l'autorizzazione dell'assemblea condominiale non è di per sé sufficiente a legittimare un posizionamento pregiudizievole dei condizionatori. Il giudice deve accertare, caso per caso, se l'installazione sia compatibile con la destinazione attuale e potenziale dell'area interessata, tenendo conto dell'intensità delle emissioni, del contesto dei luoghi e del necessario bilanciamento tra le esigenze delle parti, individuando gli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell'ambito della stessa (Cass. Sez. 2, n. 3438 del 12/02/2010), e se l'installazione determini servitù di fatto non consentite. 

 

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