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Revoca dei lavori straordinari: le quote del fondo speciale vanno restituite ai condòmini?

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 Riferimenti normativi: Artt.1135 e 2033 c.c.

Focus: Quando l'assemblea condominiale revoca i lavori straordinari, senza deliberare una diversa destinazione delle somme versate, le quote del fondo speciale devono essere restituite ai condòmini che ne fanno richiesta? Sulla questione si è pronunciato il Tribunale di Pescara con la sentenza n.109 del 26 gennaio 2026.

Il caso: L'assemblea condominiale con delibera di agosto 2021 aveva approvato lavori straordinari di rifacimento delle facciate condominiali e la relativa ripartizione delle spese. In esecuzione di quella delibera un condòmino versava la propria quota per la costituzione del fondo speciale previsto dall'art. 1135, comma 1, n. 4, c.c. Con successiva delibera di ottobre 2021, l'assemblea revocava l'esecuzione delle opere.

Il condòmino, pertanto, con PEC del 15 ottobre 2021, chiedeva il rimborso della quota versata. La richiesta rimaneva senza esito e, a fronte del mancato rimborso, otteneva un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti del condominio. Quest'ultimo, dopo la notifica del titolo e del precetto, pagava le somme richieste per evitare l'azione esecutiva ma proponeva opposizione contestando l'esistenza del diritto alla restituzione per la parte capitale. Il Giudice di Pace accoglieva parzialmente l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo ma riconosceva al condòmino il diritto ad ottenere il rimborso della somma versata, oltre interessi. Il condominio proponeva appello chiedendo la riforma della sentenza impugnata perché il giudice di pace non si era pronunciato sul fatto che sussiste l'esclusiva competenza dell'assemblea a decidere sull'utilizzo e/o sulla destinazione degli eventuali "saldi attivi" di gestione e sulla sussistenza o meno del potere dell'autorità giudiziaria di imporre la restituzione delle quote versate dai condòmini. Il condòmino si costituiva in giudizio insistendo sul rigetto della domanda perché inammissibile e nel merito perché totalmente infondata. 

Il Tribunale ha respinto l'appello ritenendo non contestabile la sentenza appellata perché seppur previsto dal legislatore che il titolo per il rimborso a favore del condòmino è costituito da una deliberazione assembleare, ciò non esime in carenza di delibera a sottostare ai principi di ripetizione dell'indebito. Nel nostro ordinamento, ai sensi dell'art. 2033 c.c., chi ha effettuato un pagamento non dovuto ha il diritto alla restituzione di ciò che ha pagato, oltre agli interessi, in quanto ogni spostamento patrimoniale deve essere sorretto da una giusta causa.Nel caso di specie le quote versate erano vincolate ed utilizzabili esclusivamente per il lavoro straordinario del rifacimento delle facciate ma la delibera con la quale tali lavori erano stati revocati ha fatto venir meno la causa del versamento effettuato dal condomino. Sulla base di tale principio il giudice ha confermato che la revoca della delibera opera con efficacia ex tunc, per cui le somme non possono essere assorbite nel bilancio annuale, salvo una nuova e specifica deliberazione dell'assemblea. Pertanto, il Tribunale ha affermato che, in assenza di diverso ulteriore titolo in capo al condominio a ritenere le quote del fondo speciale, il venir meno della delibera fa sì che l'amministratore ha l'obbligo di restituire al condòmino richiedente la quota versata. Altresì, ha ribadito che il giudice non può sostituirsi all'assemblea nelle valutazioni di merito o di opportunità a trattenere le somme versate dai condòmini ma può accertare se il condominio abbia un titolo valido per trattenere le somme e, quindi, in assenza di tale titolo si applicano i principi di ripetizione dell'indebito che regolano i rapporti privatistici.

 

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