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Ritardi treni, SC: l'utente deve provare che il danno esistenziale supera la soglia di sufficiente gravità

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Con sentenza n. 3720 dell'8 febbraio 2019, la Corte di Cassazione ha affermato che, con riferimento ai ripetuti disservizi del sistema ferroviario (come ad esempio i ritardi dei treni) e ai danni esistenziali subiti dall'utente in conseguenza dei su enunciati disservizi, incombe su quest'ultimo l'onere della prova. Infatti, a parere dei Giudici di legittimità, «sono palesemente non meritevoli di tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed ogni altro tipo di insoddisfazione» che non superano la «soglia di sufficiente gravità e compromissione dei diritti lesi». E ciò in considerazione del fatto che, quando tale soglia non è superata, i su descritti pregiudizi o disagi rientrano tra quelli che «ogni persona, inserita nel complesso sociale, deve accettare, in virtù del dovere di convivenza» (Cass., Sez. Un., n. 26972/2008).

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame della Suprema Corte di Cassazione.

I fatti di causa.

Il ricorrente ha agito in giudizio per chiedere l'accertamento dell'inadempimento della società ferroviaria «agli obblighi assunti con il contratto di trasporto, nonché agli obblighi di servizio pubblico e, per l'effetto, di sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, biologici, morali ed esistenziali derivanti al ricorrente stesso a seguito della sistematicità dei ritardi, delle precarie condizioni igieniche dei vagoni, della difficoltà di trovare posto a sedere». In particolare il ricorrente lamenta che a causa dei «ritardi sistematici, della sporcizia e dell'affollamento dei treni, la qualità della sua vita è particolarmente peggiorata, per la significativa perdita di tempo e la necessità di dover organizzare la propria giornata tenendo conto dell'eventualità di ritardi, per la stanchezza cronica, ansia e stress, per il tempo sottratto alla famiglia ed al riposo; che quindi, tale situazione ha prodotto una modificazione esistenziale negativa rispetto ad aspettative e valori della persona costituzionalmente protetti». 

È accaduto che in primo grado, il Giudice ha accolto la domanda dell'utente in quanto ha ritenuto sussistente, nella fattispecie in esame, una violazione dei diritti fondamentali che attengono al rispetto della personalità e all'intangibilità della dignità dei cittadini. E ciò in virtù del fatto che i pregiudizi subiti dal ricorrente sono al limite della sopportabilità. Il Giudice di secondo grado, invece, ha ritenuto che quest'ultimo non ha dimostrato «il presupposto della gravità dell'offesa, necessario al fine di ritenere risarcibile il danno non patrimoniale conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente qualificato».

E così il caso è giunto dinanzi alla Corte di cassazione.

La decisione della SC.

La Suprema Corte di cassazione condivide la decisione del Giudice d'appello. Infatti, a suo avviso, quest'ultimo non ha fatto altro che seguire esattamente i principi dettati dalle Sezioni unite (Cass., Sez. Un., n. 26972/2008), secondo cui l'articolo 2059 codice civile è unica norma disciplinante il risarcimento del danno non patrimoniale. In forza di tale disposizione il risarcimento in discussione è riconosciuto, oltre che nei casi determinati dalla legge, «nel caso di grave e seria violazione di specifici diritti inviolabili della persona». Ne consegue che, quando il danno, per cui si chiede la tutela a titolo esistenziale, consiste in disagi, fastidi, disappunti, ansie che ogni persona, inserita nel complesso sociale, deve accettare e sopportare per dovere di convivenza, tale danno non sarà meritevole di tutela. In buona sostanza, in queste ipotesi, la non tutelabilità discende dal fatto che il pregiudizio esistenziale non supera "quella soglia di sufficiente gravità e compromissione dei diritti lesi, individuata in via interpretativa, dalle Sezioni Unite del 2008". 

Affinché il danno esistenziale sia risarcibile, pertanto, l'utente deve provare il superamento di tale soglia e, quindi, da un lato, i) l'esistenza dei disservizi e, dall'altro, ii) il nesso causale tra questi e le loro conseguenze sulla persona e sulle sue relazioni sociali. Nel caso di specie, ad avviso dei Giudici di legittimità, tale prova non è stata fornita. Una mancanza, questa, che, secondo la Corte di cassazione, non può essere superata neanche se la fattispecie venisse inquadrata diversamente (ossia nell'ambito della responsabilità contrattuale anziché nell'ambito di quella extracontrattuale), come auspicato dal ricorrente. Infatti, secondo quest'ultimo, l'errore del Giudice d'appello sta nel fatto di non aver inquadrato la questione in esame nell'ambito della responsabilità contrattuale. Così decidendo, detto Giudice ha reso inapplicabili i conseguenti criteri di ripartizione dell'onere della prova. Invero, stando a tali argomentazioni, la società ferroviaria avrebbe dovuto «provare di aver adempiuto esattamente al contratto con la diligenza professionale richiesta in relazione alla qualità di gestore del servizio, alla caratteristica dell'attività svolta, alla natura del contratto di trasporto, alla prestazione dedotta in contratto». In mancanza di tale prova, la responsabilità contrattuale della società sarebbe stata evidente e quindi quest'ultima sarebbe stata tenuta al ristoro dei danni sia patrimoniali che non patrimoniali. Di diverso parere è la Corte di Cassazione. Secondo quest'ultima, a prescindere dal tipo di responsabilità contrattuale o aquiliana applicabile al caso di specie, «spetta al danneggiato fornire la prova sia del pregiudizio incidente nella sfera patrimoniale e non patrimoniale, sia della sua entità». Con l'ovvia conseguenza che, ad avviso della Suprema Corte, bene ha agito il Giudice d'appello. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, i Giudici di legittimità, ritenendo non meritevoli di accoglimento le doglianze del ricorrente, ha rigettato il ricorso. 

 

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