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Rientro a lavoro: l’Inail salvaguardia le persone fragili

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Con l'avvio della fase due e la relativa riapertura delle aziende sarà essenziale prestare ancor più attenzione alla tutela dei lavoratori "fragili", trovando idonee soluzioni che riescano a prevenire l'esclusione degli stessi dal mondo del lavoro.

Con il termine lavoratori fragili si fa riferimento:

-ai soggetti che abbiano già avuto una pregressa infezione da SARS-CoV-2 e che debbano ritornare a lavoro;

- ai lavoratori un po' più anziani o che soffrano di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) che, in caso di comorbilità con l'infezione, possono influenzare negativamente la severità e l'esito della patologia.

Specifiche disposizioni a tutela della loro salute sono previste sia nel "Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro"sottoscritto da sindacati e associazioni di categoria che nel "Documento tecnico" pubblicato dall'Inail e diretto alla rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da Covid 19 negli ambienti di lavoro.

Prima misura in vista di una effettiva tutela dei lavoratori fragili è quella di potenziare e rafforzare – anche al di là dell'ordinarietà – la sorveglianza sanitaria in azienda: la riapertura dei processi produttivi e la nuova organizzazione del lavoro non potrà essere attuata senza il controllo costante del medico competente, in considerazione del ruolo cardine di siffatta figura nella tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in particolare attraverso la collaborazione nella valutazione dei rischi e nella effettuazione della sorveglianza sanitaria.

Relativamente alle aziende dove non è già presente il medico competente, in via straordinaria, bisognerà nominare un medico competente ad hoc per il periodo emergenziale o cercare soluzioni alternative, anche con il coinvolgimento delle strutture territoriali pubbliche (ad esempio, servizi prevenzionali territoriali, Inail, ecc.) che potranno effettuare le visite, magari anche a richiesta del lavoratore.

La sorveglianza sanitaria periodica non andrà quindi interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale (per intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio e per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio); la sorveglianza sanitaria dovrà proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute, privilegiando le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia. 

 Come si è già annunciato, il medico competente andrà a rivestire un ruolo centrale per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 e per l'identificazione dei soggetti a rischio.

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente – previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza – effettuerà la visita medica prevista dall'art. 41, c. 2 lett. e-ter del d.lgs. 81/2008, ovvero la visita medica "precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione". Siffatta visita, indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia, servirà per valutare i profili specifici di rischiosità, posto che la letteratura scientifica evidenzia che le persone che si sono ammalate e che hanno manifestato una polmonite o una infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia, con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria (la situazione è ancora più complessa per i soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto possono continuare ad accusare disturbi rilevanti, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini dell'emissione del giudizio di idoneità).

 Il medico competente segnalerà all'azienda situazioni di particolare fragilità sia in relazione all'età che per le patologie attuali o pregresse, anche ai fini del reinserimento lavorativo dei soggetti con pregressa infezione da COVID 19.

Per l'identificazione dei soggetti a rischio, si ipotizza l'attivazione di una "sorveglianza sanitaria eccezionale" che verrebbe effettuata sui lavoratori con età superiore ai 55 anni o sui lavoratori al di sotto di tale età ma che possono rientrare, per condizioni patologiche, in una condizione di rischio. Per tali soggetti, in assenza di una copertura immunitaria adeguata (utilizzando test sierologici di accertata validità), si dovrà valutare con attenzione la possibilità di esprimere un giudizio di "inidoneità temporanea" o limitazioni dell'idoneità per un periodo adeguato, con attenta rivalutazione alla scadenza dello stesso; in tal caso i lavoratori fragili, previa valutazione del medico competente, potranno essere ricollocati in altra mansione o essere impiegati in forme di lavoro a distanza e modulando, anche con utilizzo di tecnologie innovative, l'articolazione stessa del lavoro.

 

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