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“Revival” del principio perequativo compensativo per la liquidazione dell’assegno di mantenimento

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Con la recente Ordinanza n.4523 del 2019 i Supremi Giudici di Cassazione, seguendo un percorso già iniziato, discostandosi in tal modo da quello che per lungo tempo è sembrato essere l'orientamento predominante, ribadiscono che la liquidazione dell'assegno di mantenimento presuppone oltre che una valutazione comparativa delle condizioni economiche-patrimoniali dei coniugi, una valutazione in ordine al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

Gli Ermellini hanno dato grande rilievo nel caso "de quo" a quest'ultimo principio, che i parte sembrava ormai abbandonato, partendo dalla constatazione che è sempre necessario operare un giusto bilanciamento di interessi anche in considerazione della natura  "socio assistenziale"di tale assegno, ciò,  in coerenza anche con l'affermata natura composita di tale accertamento, volto alla determinazione dell'assegno di mantenimento,  evidenziata dai Giudici di Piazza Cavour già nella nota Sentenza n. 18287 del 2018 

I Giudici di "prime" e "seconde cure" avevano basato la loro decisione sul fatto che la donna non godesse di alcun reddito, e che l'ex marito invece avesse possibilità economiche  diverse.

In tale quadro valutativo di particolare importanza è sembrata all'organo giudicante  anche la circostanza relativa all'avanzata età della donna, non più giovane, ed alle scarse possibilità di procurarsi un reddito.

I Supremi Giudici abbracciando dunque quanto l'orientamento espresso  dai Giudici nel caso "de quo"hanno anch'essi  ritenuto prevalente la funzione assistenziale dell'assegno divorzile che, come già evidenziato, si compone di un contenuto perequativo-compensativo direttamente collegabile al principio di solidarietà costituzionalmente sancito. 

I Giudici territoriali dunque, secondo i Supremi Giudici, hanno correttamente applicato il criterio del tenore di vita, bilanciandolo con altri criteri, seguendo un impeccabile iter logico- argomentativo che mira non solo a garantire il raggiungimento alla donna di una generica autosufficienza economica, ma, che lo fa avendo come parametro di riferimento un reddito ragguagliato a vari fattori, ritenuti di particolare rilevanza, come l'età della donna, le oggettive difficoltà a procurarsi un reddito  ed il contributo fornito dalla stessa alla realizzazione della famiglia .

Si allega ordinanza.

Avv. Alessandra Garozzo 

 

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