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Il diritto di famiglia negli ultimi anni è stato attraversato da moltissimi cambiamenti, ricordiamo ad esempio nell'anno 2004 l'approvazione delle norme in materia di procreazione assistita, nel 2006 la nuova legge sull'affidamento condiviso. Nel 2012 è finalmente arrivata l'equiparazione tra figli naturali e legittimi, mentre nel 2014 la negoziazione assistita con possibilità di separarsi o divorziare davanti al sindaco o con un accordo firmato dai rispettivi avvocati. Infine, nel 2015 arriva il divorzio breve con notevole abbattimento dei tempi necessari per separarsi e divorziare.
Il 10 maggio 2017 viene invece ricordato per una pronuncia dei giudici della Suprema Corte che ribalta un principio consolidato da sempre.
Difatti, con la famosa sentenza Grilli ( sent. N. 11504/17) divorzio tra un ex ministro e un'imprenditrice, era stato respinto il ricorso con il quale la signora reclamava l'assegno di divorzio negato dalla Corte d'Appello di Milano nel 2014 che aveva ritenuto incompleta la sua documentazione reddituale e valutato che l'ex ministro aveva invece subito dopo la fine del matrimonio una diminuzione dei redditi.
La Cassazione afferma: " La Prima sezione civile, ha superato il precedente consolidato orientamento, che collegava la misura dell'assegno al parametro del tenore di vita matrimoniale, indicando come parametro di spettanza dell'assegno, avente natura assistenziale, l'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge che lo richiede".
La Cassazione affermava quindi che il parametro del tenore di vita non era più attuale, spazzando via così un principio sancito nel 1970 dalla legge 898 sul divorzio. Niente assegno se il coniuge è autosufficiente o economicamente indipendente
Ma che cosa è l'assegno divorzile?
L'assegno divorzile consiste nell'obbligo di uno dei coniugi di versare periodicamente all'altro un assegno "quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive".
Secondo l'art. 5 Legge sul divorzio (L. 898/1970) il tribunale si pronuncia tenendo conto del reddito dei due coniugi, della durata del matrimonio, tenendo conto dell'impossibilità di procurarsi mezzi di sostentamento per motivi di salute.
Dopo la sentenza n. 11504/2017 si pose pertanto il problema di valutare la cosiddetta "autosufficienza economica". A tal proposito la Corte indicò "quattro indici di prova" per stabilire l'autosufficienza o meno:
Oggi si assiste ad una nuova interpretazione. Difatti, le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sollevato dalla sentenza Grilli che come detto aveva ritenuto che con il divorzio si recide il legame matrimoniale cessando l'obbligo di mantenimento ad eccezione dei casi in cui l'ex non avesse possibilità di mantenersi da solo.
Per la nuova sentenza, vanno comunque tenuti in considerazione altri parametri.
Innanzitutto, va considerato il contributo fornito dall'ex coniuge che ha contribuito alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età dell'avente diritto. Ci si basa sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo. Il contributo fornito costituisce il frutto, infatti, di decisioni comuni dei coniugi che possono difatti incidere profondamente sul profilo economico patrimoniale di ognuno dopo la fine dell'unione matrimoniale.
Quindi, l'assegno di divorzio ha una funzione assistenziale e insieme compensativa e perequativa.
Pertanto, un criterio composito che tenga conto delle rispettive condizioni economico – patrimoniali, alle potenzialità reddituali future ed all'età dell'avente diritto.
Secondo Giuseppe Buffone, ex giudice civile a Milano e ora magistrato della Direzione generale della giustizia civile la parola chiave è "composito". Con tale concetto cambiano molte cose e sarebbero possibili i patti prematrimoniali. Difatti, fino ad oggi questi sono stati considerati nulli perché ci si basava sul principio che l'assegno di divorzio avesse natura assistenziale trattandosi di diritto indisponibile.
Parlando invece di criterio composito, prevalentemente perequativo si parla di qualcosa che essendo caratterizzato dalla disponibilità può essere oggetto di un contratto.
Interessante risulta il pensiero di operatori che tendono a considerare l'assegno divorzile anche sotto altri punti di vista e che ci porta a svolgere nuove riflessioni. Fulvio Scaparro, psicologo, psicoterapeuta che da anni si occupa di mediazione familiare, ci invita a guardare ai figli ed afferma "con la separazione sono tanti ed importanti i cambiamenti subiti. La mediazione familiare, si adopera per tutelare il più possibile la serenità dei figli e fa parte di questo anche il mantenimento del tenore di vita precedente all'allontanamento tra mamma e papà".
Difatti, come si può pensare che l'insoddisfazione, la rabbia di uno dei due genitori non abbia come risultato finale quello di incidere sul benessere dei figli? Risultato? I giudici dovrebbero pronunciarsi a favore di accordi equilibrati e non punitivi per nessun membro della famiglia poiché il cambiamento repentino dello stile di vita di uno dei due genitori non farebbe che acuire il disagio e la rabbia dei componenti il nucleo familiare. I figli hannoil diritto di mantenere il loro stile di vita ed abitudini il più possibile simili a quelle di prima.
Si ritiene quindi non si possa prescindere dal considerare l'assegno divorzile anche in quest'ottica, non soltanto come un qualcosa che fondamentalmente vien visto come una punizione o un premio per qualcuno ma soprattutto alla luce di ciò che avviene con la disgregazione di un nucleo familiare e della necessaria tutela di tutti i suoi componenti favorendo la nascita di un nuovo equilibrio.
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Mi chiamo Elsa Sapienza, ho studiato legge e sono diventata avvocato nel 2008.
Da sempre appassionata del diritto di famiglia, ho compreso negli anni che non mi bastava occuparmi di studiare, interpretare ed applicare norme giuridiche, ma, nutrivo un sincero interesse verso la cura delle relazioni tra le persone. Così mi sono avvicinata sempre di più al mondo delle mediazione ed ho approfondito sempre di più le mie conoscenze in tale settore, divenendo prima mediatore familiare, poi mediatore civile e commerciale, penale e scolastico.
Ho fondato l’Associazione Logos Famiglia e Minori, oggi EOS, acronimo di educazione – orientamento – sostegno, affascinata dalla prospettiva di lavorare in sinergia con altri professionisti, offrendo un servizio a 360° alle persone bisognose di un valido supporto ed offrendo loro uno spazio – luogo dove sentirsi accolte e ascoltate attraverso un approccio multidisciplinare.
Sono avvocato specialista in diritto delle persone, delle relazioni familiari e dei minorenni, tutore e curatore speciale dei minori.
Ho frequentato il Master in Situazioni di Affido e Adozione, settore di cui mi occupo da molti anni anche grazie alle esperienze maturate all’interno del mondo dell’associazionismo. Amo fare passeggiate nei boschi soprattutto d’estate, il mare della mia splendida città e viaggiare!