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Riforma Cartabia e mediazione familiare.

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 La mediazione familiare è un istituto che esiste già da molti anni e che la riforma Cartabia ha deciso di valorizzare, al pari delle cosiddette ADR, metodi alternativi di risoluzione delle controversie, normalmente utilizzate in ambito civile e commerciale.

Ma la mediazione familiare non rientra tra le ADR ed anche la formazione prevista è molto diversa.

Quando comincia a diffondersi la mediazione familiare?

Si tratta di un istituto che nel nostro ordinamento ha trovato maggiore sviluppo e applicazione dopo l'entrata in vigore della legge n. 54/2006 sull'affido condiviso.

Il giudice infatti, se ne ravvisava l'opportunità, poteva rinviare l'adozione dei provvedimenti relativi ai figli con il consenso delle parti nelle cause di separazione e divorzio (art. 155 c.c.) anche per dare la possibilità alle stesse di avvalersi di esperti per tentare una mediazione e risolvere i conflitti esistenti nell'interesse morale e materiale dei minori.

 Per quanto concerne la riforma Cartabia, la principale novità è la valorizzazione degli accordi che i genitori raggiungono in relazione alla gestione e al mantenimento dei figli in sede di mediazione familiare.

L'art. 337 ter infatti viene arricchito di una nuova previsione attraverso una modifica che non è solo di forma, ma di vera e propria sostanza e che va a novellare il comma 2 di detto articolo.

Esso, in virtù della riforma assume il seguente tenore: "il giudice prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare".

Il nuovo articolo 473 bis.10, collegato al nuovo art. 473 bis.22, è dedicato alla mediazione familiare con la finalità di consentire al giudice di adottare le decisioni migliori nell'interesse dei figli . 

Afferma la norma che: "Il giudice può, in ogni momento, informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare e invitarle a rivolgersi a un mediatore, da loro scelto tra le persone iscritte nell'elenco formato a norma delle disposizioni di attuazione del presente codice, per ricevere informazioni circa le finalità, i contenuti e le modalità del percorso e per valutare se intraprenderlo.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 473-bis.22 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli".

Quindi ogni Tribunale sta predisponendo le modalità per l'iscrizione nei relativi elenchi che dovranno essere composti da mediatori iscritti da almeno 5 anni presso una delle associazioni iscritte nell'ex Mise e che abbiano frequentato  appositi corsi di formazione nella disciplina giuridica della famiglia, nonchè in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere.

Fondamentale è poi la norma prevista dall'art. 473 bis.43.

Esso dispone l'impossibilità di intraprendere la mediazione familiare quando è stata pronunciata una sentenza di condanna per violenza familiare o di genere o il relativo processo è in corso.

Ed ancora se già avviata, il mediatore se ad esempio emergano notizie di violenza domestica o di genere, è tenuto a interrompere immediatamente il percorso intrapreso.

 

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