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La mediazione familiare è un istituto che esiste già da molti anni e che la riforma Cartabia ha deciso di valorizzare, al pari delle cosiddette ADR, metodi alternativi di risoluzione delle controversie, normalmente utilizzate in ambito civile e commerciale.
Ma la mediazione familiare non rientra tra le ADR ed anche la formazione prevista è molto diversa.
Quando comincia a diffondersi la mediazione familiare?
Si tratta di un istituto che nel nostro ordinamento ha trovato maggiore sviluppo e applicazione dopo l'entrata in vigore della legge n. 54/2006 sull'affido condiviso.
Il giudice infatti, se ne ravvisava l'opportunità, poteva rinviare l'adozione dei provvedimenti relativi ai figli con il consenso delle parti nelle cause di separazione e divorzio (art. 155 c.c.) anche per dare la possibilità alle stesse di avvalersi di esperti per tentare una mediazione e risolvere i conflitti esistenti nell'interesse morale e materiale dei minori.
Per quanto concerne la riforma Cartabia, la principale novità è la valorizzazione degli accordi che i genitori raggiungono in relazione alla gestione e al mantenimento dei figli in sede di mediazione familiare.
L'art. 337 ter infatti viene arricchito di una nuova previsione attraverso una modifica che non è solo di forma, ma di vera e propria sostanza e che va a novellare il comma 2 di detto articolo.
Esso, in virtù della riforma assume il seguente tenore: "il giudice prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare".
Il nuovo articolo 473 bis.10, collegato al nuovo art. 473 bis.22, è dedicato alla mediazione familiare con la finalità di consentire al giudice di adottare le decisioni migliori nell'interesse dei figli .
Afferma la norma che: "Il giudice può, in ogni momento, informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare e invitarle a rivolgersi a un mediatore, da loro scelto tra le persone iscritte nell'elenco formato a norma delle disposizioni di attuazione del presente codice, per ricevere informazioni circa le finalità, i contenuti e le modalità del percorso e per valutare se intraprenderlo.
Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 473-bis.22 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli".
Quindi ogni Tribunale sta predisponendo le modalità per l'iscrizione nei relativi elenchi che dovranno essere composti da mediatori iscritti da almeno 5 anni presso una delle associazioni iscritte nell'ex Mise e che abbiano frequentato appositi corsi di formazione nella disciplina giuridica della famiglia, nonchè in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere.
Fondamentale è poi la norma prevista dall'art. 473 bis.43.
Esso dispone l'impossibilità di intraprendere la mediazione familiare quando è stata pronunciata una sentenza di condanna per violenza familiare o di genere o il relativo processo è in corso.
Ed ancora se già avviata, il mediatore se ad esempio emergano notizie di violenza domestica o di genere, è tenuto a interrompere immediatamente il percorso intrapreso.
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Mi chiamo Elsa Sapienza, ho studiato legge e sono diventata avvocato nel 2008.
Da sempre appassionata del diritto di famiglia, ho compreso negli anni che non mi bastava occuparmi di studiare, interpretare ed applicare norme giuridiche, ma, nutrivo un sincero interesse verso la cura delle relazioni tra le persone. Così mi sono avvicinata sempre di più al mondo delle mediazione ed ho approfondito sempre di più le mie conoscenze in tale settore, divenendo prima mediatore familiare, poi mediatore civile e commerciale, penale e scolastico.
Ho fondato l’Associazione Logos Famiglia e Minori, oggi EOS, acronimo di educazione – orientamento – sostegno, affascinata dalla prospettiva di lavorare in sinergia con altri professionisti, offrendo un servizio a 360° alle persone bisognose di un valido supporto ed offrendo loro uno spazio – luogo dove sentirsi accolte e ascoltate attraverso un approccio multidisciplinare.
Sono avvocato specialista in diritto delle persone, delle relazioni familiari e dei minorenni, tutore e curatore speciale dei minori.
Ho frequentato il Master in Situazioni di Affido e Adozione, settore di cui mi occupo da molti anni anche grazie alle esperienze maturate all’interno del mondo dell’associazionismo. Amo fare passeggiate nei boschi soprattutto d’estate, il mare della mia splendida città e viaggiare!