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Con l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica per la quasi totalità delle operazioni B2B e B2C, scattato quest'anno, professionisti ed imprese devono far i conti con diverse novità e devono ora prestare attenzione ad alcuni particolari come, ad esempio, la data di ricezione del documento, che rileva ai fini fiscali e non sempre coincide con la data di messa a disposizione o alla data di presa visione del documento.
Tutto ciò ha causato, ai vari operatori del settore, non poca confusione per ciò che concerne la mera registrazione contabile delle fatture elettroniche ricevute tramite SDI, anche perché in questa prima fase ci sono stati molti problemi tecnici a cui sia SOGEI sia le diverse software house hanno dovuto affrontare.
La fattura elettronica non cambia i requisiti per la detrazione dell'Iva: sussistono, quindi, i criteri dell'inerenza, beni o servizi acquistati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, e dell'afferenza ovvero i beni e servizi devono essere afferenti a operazioni imponibili.Per stabilire quando è possibile detrarla è necessario far riferimento a due momenti del processo di fatturazione elettronica:
L'articolo 21, primo comma, ultimo periodo, del DPR 633/1972, dispone che la fattura "…si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente".
La data di registrazione delle fatture di acquisto non è richiesta dall'articolo 25 del DPR 633/1972, che nel testo attualmente in vigore prevede che "il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno".
Il termine di 10 giorni, che sembra trasparire dalle varie ipotesi formulate, si riferisce al termine di emissione delle fatture emesse rispetto alla data di effettuazione delle operazioni (articolo 21, c.4, DPR 633/1972) e non riguarda il termine di registrazione delle fatture di acquisto.
In conclusione, chi si occupa di predisporre il calcolo della liquidazione periodica dell'Iva, deve necessariamente porre molta attenzione alla data di ricezione della stessa ed essere compatibile con la data di calcolo della liquidazione. Due ipotesi:
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Sono Giancarlo Terranova, laureato presso la facoltà di Economia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Frequentando un Master in Marketing e Management presso la stessa facoltà, ho avuto l'opportunità di conoscere realtà lavorative di spessore. Nonostante tutto mi mancava la mia terra e la mia famiglia. Tornato in Sicilia, ho avuto l'opportunità di collaborare con lo Studio Gurrieri per progetti di controllo di gestione, pianificazione finanziaria e analisi di Bilancio. Ad oggi, questa splendida avventura prosegue proficuamente. Appassionato del campo tecnologico, sia hardware che software. Preferisco instaurare rapporti informali e cordiali.