Se questo sito ti piace, puoi dircelo così
Con la pronuncia n. 24384 dello scorso 30 maggio in tema di responsabilità colposa in ambito medico sanitario, la Cassazione è tornata a pronunciarsi su come deve essere accertato il nesso causale che intercorre tra l'omissione del medico e l'evento morte, statuendo che "il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di elevata probabilità logica, che, a sua volta, deve essere fondato, oltre che su un ragionamento deduttivo basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo circa il ruolo salvifico della condotta omessa, elaborato sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico e focalizzato sulle particolarità del caso concreto" .
Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende spunto dall'esercizio dell'azione penale nei confronti di un medico, ritenuto colpevole per il reato di cui all'art. 589 c.p., per la morte di una paziente a seguito di un intervento chirurgico di plastica di laparatocele.
In particolare, intervenuta la dimissione dopo l'intervento di chirurgia plastica, nella donna comparivano dolori addominali, seguiti da vomito, meteorismo intestinale e difficoltà di evacuazione e di espulsione dell'aria: visitata dal sanitario il 23 novembre, quest'ultimo riteneva che i problemi fossero riconducibili al normale decorso post-operatorio e le prescriveva semplici clisteri evacuativi. Persistendo la sintomatologia dolorosa, il 26 novembre la donna si recava al pronto soccorso ove, a seguito di radiografie, le veniva diagnosticata prima una occlusione intestinale e dopo una perforazione intestinale; eseguito un intervento chirurgico urgente, il quadro clinico si aggravava e seguiva, il 2 dicembre, il decesso della donna.
La difesa dell'imputato, ricorrendo in Cassazione, rilevava che nessun addebito potesse essere sollevato, non essendo stati accertati né la sussistenza del nesso causale tra la sua condotta e l'evento morte né il profilo causale della colpa.
Sotto il profilo del nesso causale la sentenza di merito non aveva condotto una analisi secondo i canoni della certezza processuale: non era stato accertato il momento in cui si era verificata la perforazione (se prima o dopo il 23 novembre); non vi erano certezze sul tempo d'azione, ovvero sulla possibilità di evitare la morte, agendo in tempo; non si era indagato a sufficienza sull'interferenza di un decorso causale alternativo, nella specie rappresentato da una infezione virale erpetica che la paziente aveva contratto.
Sotto il profilo causale della colpa, nessun elemento era emerso, nel corso della visita del 23 novembre, tale da far pensare ad una occlusione intestinale, né i sintomi già manifestatesi in quella data erano tali da far prevedere l'evento.
La Cassazione condivide le censure formulate dall'imputato, sia sotto il profilo della colpa che della sussistenza del nesso causale.
Con riguardo all'accertamento del nesso eziologico tra l'omessa prescrizione di taluni accertamenti da parte del sanitario e la morte della paziente, gli Ermellini evidenziano che, sul punto, il percorso argomentativo seguito dalla Corte distrettuale è stato solo probabilistico: la decisione impugnata ha affrontato solo il fattore tempo – sulla base di una serie di considerazioni tendenti a divaricare il lasso di tempo, in realtà del tutto incerto, durante il quale il dottore avrebbe potuto fare qualcosa – senza chiarire in modo univoco se il comportamento che ci si sarebbe dovuti attendere da lui fosse tale da rendere oggettivamente, tempestivamente e utilmente praticabile l'adozione dei necessari e conseguenti presidi diagnostico-terapeutici.
In relazione al profilo causale della colpa, la Cassazione censura la decisione di merito nella parte in cui non ha effettuato alcuna indagine diretta a verificare se il medico, adeguandosi a protocolli terapeutici, avesse posto in essere una condotta diligente, con l'inevitabile conseguenza che non si è potuto stabilire - con un grado di credibilità logico razionale – quale doveva essere il comportamento alternativo lecito e se tale comportamento avrebbe evitato la morte.
Da qui l'accoglimento del ricorso presentato dal medico, con l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello la quale dovrà accertare, attraverso un giudizio fondato su criteri di elevata probabilità logica e non su mere basi probabilistico-statistiche, la portata salvifica e il comportamento eventualmente alternativo e ritenuto doveroso che avrebbe dovuto avere l'imputato.
Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.
Il mio nome è Rosalia Ruggieri, sono una persona sensibile e generosa, sempre pronta ad aiutare chi ne ha bisogno: entro subito in empatia con gli altri, per indole sono portata più ad ascoltare che a parlare, riservatezza e discrezione sono aspetti caratteristici del mio carattere. Molto caparbia e determinata, miro alla perfezione in tutto quello che faccio.
Adoro il mare, fare lunghe passeggiate all'aria aperta, trascorrere il tempo libero con la mia famiglia. Sono donatrice di sangue e socia volontaria di una associazione che tutela i cittadini; credo e combatto per la legalità.
Nel 2010 mi sono laureata in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Bari; nel 2012 ho conseguito sia il Diploma di Specializzazione per le Professioni Legali presso l'Ateneo Barese che il Diploma di Master di II livello in "European Security and geopolitics, judiciary" presso la Lubelska Szkola Wyzsza W Rykach in Polonia.
Esercito la professione forense nel Foro di Bari, occupandomi prevalentemente di diritto civile ( responsabilità contrattuale e extracontrattuale, responsabilità professionale e diritto dei consumatori); fornisco consulenza specialistica anche in materia penale, con applicazione nelle strategie difensive della formula BARD.