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Ritardata diagnosi: occorre verificare se la salute del paziente sia peggiorata col decorso del tempo

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Con l'ordinanza n. 4245 dello scorso 9 febbraio, la III sezione civile della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi su un caso di colpa medica legato al ritardo diagnostico di una patologia, rilevatasi poi mortale, ha chiarito che, in siffatti casi, assume rilievo decisivo l'invarianza delle condizioni di salute del paziente nel tempo trascorso tra la diagnosi omessa e la scoperta della patologia, in quanto, in tanto può dirsi che la probabilità di sviluppare ulteriori patologie non sia aumentata a causa del ritardo nella diagnosi, in quanto il quadro clinico complessivo del paziente non si sia aggravato col decorso del tempo.

Nel caso sottoposto all'attenzione della Corte, un giovane ventenne, affetto da forti dolori addominali e di un progressivo calo ponderale, veniva ricoverato presso il reparto di Gastroenterologia dell'Azienda ospedaliera di Bologna, ove gli veniva posizionato un catetere venoso centrale (c.d. "CVC") per la nutrizione parenterale. Dopo 15 giorni di degenza il paziente veniva dimesso ma quattro giorni dopo, a causa della persistenza di forti dolori addominali, veniva nuovamente ricoverato presso il Policlinico, ove gli veniva diagnosticata una "grave malnutrizione da malassorbimento per morbo di Crohn".

Nei giorni successivi, le condizioni del paziente peggioravano, fino al decesso avvenuto per un'embolia polmonare da infezione del CVC.

Per tali fatti, gli eredi del defunto, citavano dinanzi al Tribunale di Bologna i sanitari del nosocomio, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni derivanti da loro imperizia, ovvero per non aver tempestivamente diagnosticato il morbo di Crohn e, di conseguenza, per non aver sottoposto il paziente al necessario e tempestivo trattamento terapeutico. 

Sia il Tribunale che la Corte d'appello di Bologna rigettavano la domanda, non ravvisando la sussistenza del nesso di causalità tra l'omissione diagnostico- terapeutica dei convenuti e il decesso del ragazzo.

I giudici di secondo grado ritenevano che la causa ultima della morte era da ravvisarsi nell'infezione insorta a seguito della sottoposizione del paziente a nutrizione parenterale tramite catetere venoso centrale (CVC) e che tale trattamento si sarebbe dovuto comunque attuare, anche nel caso in cui al ragazzo fosse stato tempestivamente diagnosticato il morbo di Crohn. Alla luce di tanto, non si ravvisava alcuna evidenza, neppure applicando il criterio del "più probabile che non", della circostanza che l'omessa diagnosi avesse concorso a determinare la morte del paziente.

Avverso tale sentenza ricorrevano in Cassazione gli eredi censurando la sentenza per contraddittorietà della motivazione, per aver prima asserito che non vi erano dati clinici attestanti quale fosse lo stato della malattia al momento delle dimissioni dal primo ospedale (se cioè l'infiammazione intestinale propria del morbo di Crohn fosse stazionaria o peggiorata) e per aver, immediatamente dopo, affermato che, al momento del secondo ricovero, il paziente versava nelle stesse condizioni generali rispetto allo stato in cui era stato dimesso a Bologna.

In seconda istanza i ricorrenti censuravano la decisione nella parte in cui aveva ritenuto non provato il nesso di causalità tra la condotta omissiva e il decesso, senza aver preventivamente accertato l'eventuale peggioramento delle condizioni di salute del ragazzo nel periodo compreso fra l'omessa diagnosi del morbo di Crohn presso il reparto di Gastroenterologia e il ricovero presso il Policlinico.

La Cassazione condivide le censure formulate. 

La Corte evidenzia come, nel ragionamento della sentenza impugnata, assuma rilievo decisivo l'invarianza delle condizioni di salute del ragazzo nel tempo trascorso fra i due ricoveri, in quanto, in tanto può dirsi che la probabilità di sviluppare l'infezione (causa diretta dell'embolia che ha condotto al decesso) non sia aumentata a causa del ritardo nella diagnosi, in quanto il quadro clinico complessivo del paziente non si sia aggravato col decorso del tempo.

Tuttavia, l'affermata invarianza delle condizioni di salute del ragazzo al momento dei due ricoveri è stata contraddetta dalla stessa Corte laddove – in un primo momento – ha rilevato che non vi erano dati clinici attestanti quale fosse lo stato della malattia al momento delle dimissioni dal primo ospedale (ovvero se l'infiammazione intestinale propria del morbo di Crohn fosse stazionaria o peggiorata), per poi asserire che la situazione del ragazzo non si era aggravata nel tempo intercorso fra l'inizio del primo e del secondo ricovero.

Le due affermazioni, secondo la Cassazione, sono inconciliabili e creano un contrasto irriducibile, che dà luogo alla violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c..

D'altro canto, la Corte di Appello, a fronte dell'affermazione secondo cui i dati clinici, in concreto mancanti, sarebbero stati rilevanti sul piano probatorio attesa la loro natura oggettiva e scientifica, avrebbe dovuto disporre il supplemento di perizia – invero negato – che avrebbe potuto consentire l'acquisizione di necessari e rilevanti elementi informativi.

In virtù di tanto, la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione, che deciderà sul merito della controversia e sulle spese del giudizio di Cassazione. 

 

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