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Registro di classe: il dirigente scolastico non può modificarlo neanche in via autoritativa.

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 Un docente proponeva ricorso contro il dirigente scolastico della scuola media in cui lavora, per aver disposto la cancellazione di un'annotazione autografa apposta dal medesimo docente sul registro di classe.

La sentenza del Tribunale Amministrativo accoglie il ricorso.

Nella citata sentenza, si recepivano le ragioni difensive riferite ad immodificabilità in via autoritativa di un atto pubblico, quale deve ritenersi il registro di classe, ad opera del dirigente dell'Istituto scolastico interessato.

Nella fattispecie era avvenuto che il docente pur non insegnando nella classe di appartenenza dello studente, poi ammonito con la nota, si era trovato ad effettuare un accertamento di fatti di rilevanza disciplinare, in quanto sollecitato dalla studentessa importunata ed aveva apposto un'annotazione sul registro di classe, in ordine a quanto accertato.

 Nel registro di classe è obbligatorio segnare le mancanze degli allievi (cfr. anche Cass. Pen., sez. V, 21.9.1999, n. 12862, citata dallo stesso appellante) ed è innegabile la natura di atto pubblico del documento in questione (come verbalizzazione, effettuata dall'insegnante in quanto pubblico ufficiale, in ordine all'andamento ed al rendimento di ciascun allievo nel corso dell'anno scolastico: cfr. in termini TAR Sardegna 17.6.2002, n. 705).

Il docente è pubblico ufficiale ed ha il dovere di annotare fatti di cui è a conoscenza.

E' dato di comune esperienza che la peculiare natura del registro di classe implica che siano nel medesimo registrate, come fatto storico e indipendentemente dalla relativa congruità, delle valutazioni, espresse con voto numerico o in forma descrittiva di una condotta, ritenuta disciplinarmente rilevante. Di quest'ultima natura era l'annotazione, di cui si discute nel caso di specie.

 L'annotazione quindi non poteva essere modificata in via autoritativa ad opera di un soggetto terzo, compreso il dirigente scolastico, non presente al momento del fatto stesso e all'atto della relativa registrazione.

Il dirigente aveva il potere-dovere di intervenire in una vicenda, ritenuta tale da mettere in discussione la serenità dell'ambiente scolastico ed i rapporti con la famiglia del giovanissimo interessato.

Ben avrebbe potuto quindi, ad esempio, avviare un procedimento di verifica e riesame, al termine del quale fosse possibile evidenziare, con ulteriori annotazioni decise dal consiglio di classe, una diversa valutazione dell'episodio contestato (ove riconducibile ad un intendimento scherzoso e non di molestia vera e propria), con soluzioni conclusive da adottare, anche nel pieno rispetto della sensibilità della persona offesa e dell'autorevolezza del corpo insegnante.

In nessun caso, tuttavia, poteva ipotizzarsi un diretto intervento correttivo del dirigente scolastico sul registro di classe, né ai sensi del citato art. 468 D.Lgs. n. 297/1994, né in base alle altre norme, dettate in materia di competenza del dirigente stesso (artt. 163 e 396 D.Lgs 297/94 cit.).

 

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