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Può essere limitato l’uso della lavatrice in condomìnio per rumore intollerabile?

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Riferimenti normativi: Art.844 c.c.

Focus: Il rumore proveniente dall'utilizzo degli elettrodomestici è motivo di litigi tra condomini perché può turbare il loro riposo. In particolare, tra gli elettrodomestici, l'uso della lavatrice ed il rumore provocato dalla centrifuga della stessa è spesso causa delle lamentele dei vicini.

Principi generali: Per verificare se ci sono orari da rispettare nell'utilizzo delle lavatrici è necessario verificare se sussiste un regolamento condominiale di natura contrattuale, che il costruttore consegna al momento dell'acquisto di una unità immobiliare che vieta l'uso di elettrodomestici rumorosi all'interno di determinate fasce orarie. Il regolamento contrattuale, che è approvato da tutti i condomini all'unanimità, può imporre l'uso della lavatrice in una o più fasce orarie per ridurre i rumori provenienti dalla stessa, a pena di irrogazione di una sanzione pecuniaria che deve essere deliberata dall'assemblea con le maggioranze di cui all'art. 1136, comma 2, c.c.. L'art. 70 disp. att. c.c. dispone, infatti, che per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilita la sanzione del pagamento di una somma fino a 200,00 euro e, in caso di recidiva, fino a 800,00 euro. In mancanza di un regolamento condominiale si applica l'art.844 c.c. in tutti i casi di immissioni illecite.

In particolare, la norma dispone che «Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi». Sulla base di tale disposizione normativa la produzione di un rumore è consentita, ma nel rispetto del limite della normale tollerabilità. Secondo una giurisprudenza consolidata il limite della normale tollerabilità non ha carattere assoluto ma relativo, nel senso che deve essere fissato con riguardo al caso concreto, tenendo conto delle condizioni naturali e sociali dei luoghi e delle abitudini della popolazione: il relativo apprezzamento, risolvendosi in un'indagine di fatto, è demandato al giudice del merito e si sottrae al sindacato di legittimità, se correttamente motivato ed immune da vizi logici (tra le tante, Cass. 3-8-2001 n. 10735; Cass. 6-6-2000 n. 7545; Cass. 12- 2-2000 n. 1565; Cass. 11-11-1997 n. 11118). Detto limite è superato allorché la differenza tra il rumore complessivamente misurato e il rumore di fondo eccede i 3 decibel, considerando che l'aumento dei decibel oltre tale soglia comporta – sul piano della fisica – un raddoppio dell'intensità sonora che non può essere in alcun modo accettabile per il proprietario dell'immobile che subisce l'immissione rumorosa e che, pertanto, può essere legittimato a chiedere il risarcimento dei danni (morali e biologici).

Tuttavia, tale paramento non vincola il Giudice e, anche laddove venga superato tale limite, può non sussistere un diritto al risarcimento dei danni subiti. In tal senso si è pronunciata la Corte Suprema con la sentenza n.22105 del 29 ottobre 2015 nei confronti di un condomino che chiedeva il risarcimento dei danni morali e biologici subiti da lui e dai suoi famigliari a seguito dei rumori causati dalla lavatrice al piano di sopra. Nel caso di specie, la lavatrice era posizionata in corrispondenza della camera da letto del vicino ricorrente e veniva utilizzata anche di notte. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della persona molestata dal rumore della centrifuga perché il rumore generato dall'elettrodomestico non era così frequente ed ha stabilito che la centrifuga anche di notte può essere consentita per il tempo strettamente necessario. Ciò in quanto il ricorrente non aveva dimostrato che il proprietario usasse la lavatrice per più di una volta al giorno e che la mettesse in moto negli orari notturni o pomeridiani. Per questo motivo, per quanto detta lavatrice a carico pieno e nella fase della centrifuga, superava certamente i tre decibel del rumore di fondo (ritenuto indicativo dalla giurisprudenza quale limite di tollerabilità), non era stato provato dal vicino-ricorrente né l'uso prolungato e particolarmente intenso né che i lavaggi avvenissero nelle "fasce protette" (di notte o durante il "pisolino pomeridiano"). Invece, era emerso che il rumore si protraeva per circa 10 minuti e in orari non destinati al risposo. Quindi secondo i giudici di legittimità, non era dovuto alcun risarcimento in quanto il rumore della centrifuga non poteva rappresentare un'immissione intollerabile.

 

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