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Processo civile: il fatto storico e l'omesso esame

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Inquadramento normativo: Art. 360 c.p.c., Art. 366 c.p.c.

Il fatto storico e il ricorso per cassazione: Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, tra gli altri requisiti indicati dall'art. 366 c.p.c., «la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda». In buona sostanza, il ricorso deve contenere l'indicazione del "fatto storico", inteso come un accadimento esterno al processo. Il fatto storico, infatti, è diverso dal fatto processuale che attiene a quella sequela di atti e di attività disciplinate dal codice di procedura civile (Cass. n. 18328/2019, richiamata da Cass. civ., n. 12387/2020), qual è ad esempio la c.t.u.. Questa è, invero, «un atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. deducente) ovvero, in determinati casi (come in ambito di responsabilità sanitaria), assurge a fonte di prova dell'accertamento dei fatti (consulenza c.d. percipiente)» e, pertanto, non può essere considerata come fatto storico (Cass. civ., n. 12387/2020).

Omesso esame di un fatto storico: «Nel nostro ordinamento è stato introdotto un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)». 

Ne discende che, qualora sussista tale omissione, «il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua " decisività"» [...] (Cass., S.U., n. 8053/2014, richiamata da Cass. civ., n. 12387/2020). In buona sostanza, affinché l'omesso esame del fatto storico costituisca un motivo di impugnazione in sede di legittimità, occorre che detto fatto:

  • costituisca un fatto che sia stato oggetto di discussione;
  • abbia carattere decisivo per il giudizio, nel senso che se, esaminato, avrebbe portato a un esito differente della causa.

(Cass. civ., n. 10595/2020).

«L'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie o deduzioni difensive» (Cass., S.U., n. 8053/2014; Cass., nn. 14802/2017, 27415/2018, richiamate da Cass. civ., n. 29223/2019).

Casistica: È stato ritenuto che:

  • non sussiste un vizio di omesso esame di un fatto storico quando il giudice di merito si esprime sull'esistenza o meno di postumi permanenti. In tali casi la questione non è di diritto, ma costituisce un accertamento di un fatto insindacabile in sede di legittimità.

    E ciò in considerazione del fatto che la motivazione della sentenza impugnata non può dirsi omessa, se il tribunale si è espresso stabilendo l'impossibilità di accertare l'esistenza di un danno permanente. Detta affermazione costituisce proprio una motivazione chiara ed inequivoca (Cass. civ., n. 26249/2019);

  • «la prova del fatto storico deve essere [...] sempre rigorosa: è dunque onere del danneggiato che agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno, dimostrare - in base al principio generale sull'onere della prova [...] - che il sinistro si sia verificato, così come descritto, soprattutto nel caso in cui [...] la controparte sollevi (forti) dubbi e perplessità in ordine al fatto storico così come narrato» (Cass., n. 16037/2016, richiamata da Tribunale Frosinone, sentenza 11 ottobre 2019).
  • quando è proposto ricorso per cassazione e viene indicato quale vizio l'omesso esame di un fatto storico, i Giudici di legittimità non possono verificare la sufficienza e la razionalità della motivazione sulle quaestiones facti se detta verifica implica «un raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito» (Cass., nn. 8053/2014; Cass. 227415/2018, richiamate da Cass. civ. Sez. lavoro, n. 13023/2019);
  • il vizio di omesso esame di un fatto decisivo denunciabile con il ricorso per cassazione concerne un'omissione in relazione a un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non si sostanzia nella contraddittorietà o insufficienza della motivazione ovvero nell'omesso o erroneo esame di determinati elementi probatori (Cass., S.U..,n. 8053/2014, Cass., n. 1931/2016, richiamate da Cass. civ., S.U., n. 13196/2018).  

 

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