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Con sentenza n.37406/2022 del 21/12/2022 le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato che il mancato esame da parte del CNF del provvedimento di archiviazione dell'ipotesi di violazione della norma sul divieto di conflitto di interessi costituisce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.
Analizziamo la vicenda sottoposta alla Suprema Corte.
I fatti di causa
Un avvocato ha subito procedimento disciplinare, per vari capi di incolpazione, tra cui in particolare l'avere, in qualità di amministratore di una Comunione,
Ritenuti sussistenti le violazioni di questi due capi di incolpazione il CDD ha applicato all'avvocato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense per mesi otto.
Proposta impugnazione da parte dell'avvocato, il Consiglio Nazionale Forense ha accolto il ricorso ed ha riformato la sanzione irrogata dal CDD, applicando all'avvocato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense per due mesi per la violazione di cui al capo di incolpazione n.2).
Avverso la sentenza del CNF, l'avvocato ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione per violazione e/o falsa applicazione
La decisione delle Sezioni Unite
Le Sezioni Unite hanno esaminato i motivi di ricorso. In particolare il ricorrente ha lamentato che "il CNF non abbia tenuto in nessun conto (con conseguente vizio logico e mancanza di motivazione) il provvedimento di archiviazione dell'ipotesi di violazione della norma sul divieto di conflitto di interessi a carico dei Colleghi associati". Secondo il ricorrente, infatti, la violazione del succitato art.24 sarebbe venuta meno a seguito dell'archiviazione della notizia di illecito disciplinare a carico dei suoi colleghi di studio.
Il ricorrente ha sottolineato che questa archiviazione avrebbe fatto automaticamente venir meno qualsiasi potenziale ipotesi di conflitto di interessi ex art. 24 a suo carico e che la sanzione avrebbe dovuto essere calcolata a partire dalla meno grave sanzione edittale dell'art. 68, comma 1, (ossia la sospensione da due a sei mesi), con la conseguenza che la sanzione attenuata da applicare al caso in esame sarebbe quella della censura.
Per contro il CNF, pur avendo accolto la sua richiesta di considerare violato soltanto l'art. 68 cit., nel determinare la sanzione, avrebbe poi considerato violato anche l'art. 24 cit., aggravando in tal modo la sanzione da applicare al caso in esame, senza fornire «alcuna (corretta) motivazione della sua scelta».
Sul punto la Suprema Corte ha evidenziato che laddove il ricorrente ha lamentato che il CNF non ha tenuto in nessun conto il provvedimento di archiviazione dell'ipotesi di violazione della norma sul divieto di conflitto di interessi a carico dei Colleghi associati, ha sostanzialmente denunciato l'omesso esame, da parte del CNF, circa il fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dall'intervenuta archiviazione del procedimento disciplinare a carico dei suoi colleghi avvocati.
I giudici di legittimità hanno, quindi, constatato che
Alla luce di queste argomentazioni le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno accolto il ricorso, cassato la sentenza in relazione al motivo accolto e conseguentemente hanno rinviato la causa al CFN, in diversa composizione, per un nuovo esame.
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Il mio nome è Anna Sblendorio. Sono una persona curiosa e creativa e mi piace il contatto con la gente. Amo dipingere, ascoltare musica, andare a teatro, viaggiare e passare del tempo con la mia famiglia ed i miei amici. Nel 2008 mi sono laureata in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Bari "Aldo Moro" e successivamente ho conseguito l'abilitazione per l'esercizio della professione da avvocato. Nel corso degli anni ho collaborato con diversi centri di formazione occupandomi di tutoraggio in materie giuridiche e nel 2022 ho iniziato a collaborare con la testata giuridica online www.retidigiustizia.it.