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Processo civile, attribuzione danno biologico e danno morale: non integra duplicazione risarcitoria

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Inquadramento normativo: art. 2059 c.c., art. 185 c.p.

Quando vi è duplicazione risarcitoria delle voci di danno non patrimoniale? La Corte di Cassazione con ordinanza n. 24473 del 4 novembre 2020 ha ribadito che nel caso di lesione della salute, costituisce [...] duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico […] come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali - e del danno cd. esistenziale, appartenendo tali c.d. "categorie" o "voci" di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l'art. 32 Cost.). Non costituisce duplicazione risarcitoria, di converso, la differente e autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (danno morale).

Ma vediamo nel dettaglio l'iter logico- giuridico seguito dai Giudici di legittimità.

L'unitarietà del danno non patrimoniale: Nel nostro ordinamento esistono due categorie di danno, quello patrimoniale, nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante (art. 1223 c.c.), e quello non patrimoniale (art. 2059 c.c.; art. 185 c.p.). Quest'ultima fattispecie di danno ha natura unitaria e onnicomprensiva in quanto essa:

  • è conseguenza di una lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica (Corte Cost. n. 233/2003; Cass. Sez. U., nn. 26972/2008, 26975/2008, richiamate da Cass., n. 2447/2020);
  • viene valutata dal giudice tenendo conto di tutte le conseguenze negative che derivano al danneggiato dall'evento dannoso. Detta valutazione incontra solo due limiti, ossia occorre i) evitare duplicazioni attraverso attribuzioni di nomi diversi a pregiudizi identici, ii) procedere alla liquidazione solo a seguito di un'attenta e articolata istruttoria da compiersi anche dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.

Risarcimento del danno non patrimoniale: L'espressione "danno non patrimoniale" ha sostituito la precedente "danno biologico". Questa fattispecie di danno va distinta, in base al suo contenuto, in:

  • danno dinamico-relazionale che comprende gli effetti negativi che l'evento dannoso causa su tutte le relazioni di vita esterna del soggetto danneggiato;
  • danno morale. Questo tipo di danno incide sull'aspetto interiore del pregiudizio subito, ossia attiene al dolore, alla vergogna, alla disistima di sé, alla paura, alla disperazione del danneggiato.

Quando il danno non patrimoniale si estrinseca in un danno del diritto alla salute o comunque in una lesione di un valore/interesse costituzionalmente protetto, il giudice dovrà:

  • […] valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale - che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso - quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce "altro da sé");
  • procedere alla quantificazione del danno alla salute tenendo conto della misura standard di risarcimento prevista dalla legge o del criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile).

Detta quantificazione potrà essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e affatto peculiari: le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne consegue che costituirà duplicazione risarcitoria l'attribuzione del danno non patrimoniale sia come danno biologico nella sua accezione di incidenza sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato e sia come danno esistenziale. E ciò in considerazione del fatto che tali fattispecie di danno non patrimoniale appartengono a "voci" di lesione della stessa area protetta dalla norma costituzionale (l'art. 32 Cost.). Al contrario non costituirà duplicazione risarcitoria l'attribuzione del danno non patrimoniale sia come danno biologico che come danno morale, perché quest'ultima fattispecie di danno afferisce alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (Corte costituzionale, n. 235/2014, richiamata da Cass., n. 2447/2020). 

 

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