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Prorogata la sospensione delle cartelle esattoriali

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Il Decreto Legge n. 7 del 30.1.2021, il cosiddetto decreto "Riscossione-bis", pubblicato in Gazzetta il 31.1.2021, ha introdotto misure in materia di riscossione esattoriale, che riguardano principalmente la sospensione dei termini di pagamento delle cartelle nonché la proroga dei termini di decadenza per la notifica degli atti impositivi. In sostanza, vengono prorogati di un ulteriore mese i termini di pagamento e le sospensioni già prorogati dal precedente Decreto Legge n. 3 del 15.1.2021 n. 3 il cosiddetto decreto "Riscossione".

Dunque I pagamenti delle cartelle di pagamento i cui termini scadono dall'8.3.2020 al 28.2.2021 devono avvenire, in unica soluzione, entro la fine del mese successivo, cioè entro il 31.3.2021. Prima del Decreto Legge n. 7/2021, il termine finale del periodo di sospensione era il 31.1.2021 e il pagamento sarebbe dovuto avvenire entro il 28.2.2021; inoltre, entro il 31.3.2021 le somme non devono, necessariamente, essere pagate tutte in unica soluzione, in quanto è possibile chiederne la dilazione. Viene anche prorogato la sospensione delle notifiche delle cartelle di pagamento.

La sospensione dei pagamenti prevista per le cartelle di pagamento riguarda anche gli avvisi di accertamento esecutivi – impoesattivi - , emessi in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP, nonché, dall'1.1.2020, gli accertamenti degli enti locali ad esempio in materia di IMU e TARI. Attenzione che sul punto bisogna però considerare che, per le pregresse sospensioni sempre derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto, l'Agenzia delle Entrate ha sempre escluso che la sospensione possa riguardare anche tali avvisi di accertamento e, relativamente agli accertamenti degli enti locali, è opportuno verificare presso la singola Amministrazione se essa ritiene o meno operante la proroga.

Anche gli avvisi di addebito INPS dovrebbero rientrare nella proroga, se i termini di pagamento scadono dall'8.3.2020 al 28.2.2021. Purtroppo si attende ancora la circolare Inps che definisca i confini della proroga.

Sino al 28.2.2021 l'Agente della Riscossione non può procedere al pignoramento di salari e stipendi e in uguale maniera non vengono adottate misure cautelari, come ad esempio ipoteche e fermi delle auto, nemmeno se fosse già stato notificato il relativo preavviso. Se il contribuente ha interesse a far sbloccare un fermo dell'auto già adottato, può, dopo aver pagato la prima rata del piano di dilazione, presentare apposita istanza ai fini della sospensione del fermo che verrà esaminata anche durante il periodo di sospensione; rimangono validi i pignoramenti e le altre misure che sono eventualmente state disposte dall'1.1.2021 al 15.1.2021.

E' sospesa pure la procedura prevista dall'art. 48-bis del DPR 602/73, per cui gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000,00 euro, devono verificare presso Agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risulta moroso; tale procedura è sospesa sino al 28.2.2021, ma rimangono validi i pignoramenti già eseguiti a seguito della procedura di blocco eventualmente disposti dall'1.1.2021 al 15.1.2021.

In materia di termini di notifiche invece, per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 30.1.2021 n. 7, gli avvisi bonari verranno emessi dall'1.3.2021 al 28.2.2022, e, in conseguenza di ciò:

  • in relazione alla dichiarazione presentata nel 2018 - anno d'imposta 2017 -, il termine per la notifica della cartella di pagamento derivante da liquidazione automatica scade non il 31.12.2021 ma il 28.2.2023;
  • in relazione alla dichiarazione presentata nel 2018 - anno d'imposta 2017 - e nel 2017 - anno d'imposta 2016 -, il termine per la notifica della cartella di pagamento derivante da controllo formale scade, rispettivamente, il 29.2.2024 e non il 31.12.2022 e il 28.2.2023 e non il 31.12.2021.

  • Infine, gli avvisi di accertamento, nonché tutti gli atti impositivi quali atti di contestazione delle sanzioni, avvisi di liquidazione, avvisi di recupero dei crediti d'imposta, che scadono dall'8.3.2020 al 31.12.2020 vanno emessi e sottoscritti dal funzionario competente entro il 31.12.2020 ma notificati dall'1.3.2021 al 28.2.2022, mentre ante D.L. 30.1.2021 n. 7, il termine ultimo per la notifica era il 31.1.2022.

    Meditate contribuenti, meditate.

     

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