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Con la sentenza n. 509 dello scorso 7 ottobre, la I sezione del Tar Umbria, ha annullato un ordine di demolizione di una piscina per uso privato realizzata in maniera difforme rispetto al progetto allegato alla dichiarazione di inizio attività, accogliendo il ricorso della proprietaria secondo cui la piscina, avendo natura pertinenziale rispetto all'edificio principale, rientrava nel regime dell'edilizia libera ai sensi delle pertinenti leggi regionali.
Si è difatti specificato che "Una piscina prefabbricata, di dimensioni normali, annessa ad un fabbricato ad uso residenziale, ha natura obiettiva di pertinenza e costituisce un manufatto adeguato all'uso effettivo e quotidiano del proprietario dell'immobile principale".
Il caso sottoposto all'attenzione del Tar prende avvio dalla presentazione di una DIA per la demolizione e ricostruzione di una piscina per uso privato.
Il Comune che aveva ricevuto la DIA, riscontrando che la piscina era stata realizzata con misure diverse rispetto a quelle indicate nella DIA e, dunque, in difformità dalla dichiarazione stessa, dapprima ordinava la sospensione dei lavori e, successivamente, ad opera realizzata, ingiungeva, la demolizione e riduzione in pristino relativamente alle modifiche apportate alla piscina rispetto al progetto allegato alla dichiarazione.
Ricorrendo al Tar, la difesa della proprietaria del terreno ove era stata costruita la piscina evidenziava come l'Amministrazione pubblica non avrebbe potuto ordinare la demolizione del manufatto per difformità rispetto alla DIA, in quanto lo stesso rientrava nel regime dell'edilizia libera ai sensi dell'art. 118 comma 1 della legge regionale 1/2015, avendo natura pertinenziale rispetto all'edificio principale.
Il Tar condivide le difese mosse dalla ricorrente.
In punto di diritto il Collegio Amministrativo ricorda come le norme regionali di pertinenza dispongono che le opere pertinenziali degli edifici, comprese le opere e gli elementi di arredo urbano e di segnaletica da realizzare nelle aree pubbliche e al servizio della viabilità, possono essere eseguite senza titolo abilitativo; l'art. 6 comma 1 lettera e-quinquies del D.P.R. 380/2001 include nelle attività di edilizia libera tutte quelle volte alla realizzazione di "aree ludiche senza fine di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici".
Alla luce di queste disposizioni, la sentenza in commento esamina la natura della piscina e, più nel dettaglio, il suo carattere o meno pertinenziale rispetto all'immobile abitativo ad essa attiguo: difatti, se la piscina fosse considerata una pertinenza priva di autonoma utilizzabilità, destinata all'arredo, all'ornamento o al servizio del fabbricato esistente, essa costituirebbe un'opera realizzabile in edilizia libera, con conseguente illegittimità dell'ordinanza impugnata.
Sul punto, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che una piscina, se di dimensioni modeste in rapporto all'edificio a destinazione residenziale, ha natura pertinenziale.
Si è difatti specificato che ai fini della sussistenza di un rapporto pertinenziale tra un edificio preesistente e l'opera da realizzare è necessario che tale rapporto sia oggettivo, nel senso che la consistenza dell'opera deve essere tale da non alterare in modo significativo l'assetto del territorio e deve inquadrarsi nei limiti di un rapporto adeguato e non esorbitante rispetto alle esigenze di un effettivo uso normale del soggetto che risiede nell'edificio principale.
Con specifico riferimento al caso di specie, è stato accertato che la piscina aveva dimensioni relativamente modeste, adeguata all'uso normale da parte del proprietario dell'abitazione e non autonomamente utilizzabile: per siffatte caratteristiche, correttamente è stata considerata come stabilmente destinata al servizio e/o all'ornamento del fabbricato principale, in modo da integrare una pertinenza di esso ed essere, conseguentemente, soggetta al regime dell'edilizia libera con relativa illegittimità dell'ordine di demolizione disposto per le modifiche apportate rispetto a quanto dichiarato in sede di DIA.
In conclusione il Tar accoglie il ricorso, impugna l'ordinanza di demolizione e annulla per l'effetto il provvedimento impugnato.
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