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Pignoramenti successivi e la ratio della riunione

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Inquadramento normativo: Art. 524 c.p.c.

Pignoramento successivo e riunione delle procedure: Nel caso in cui l'ufficiale giudiziario, nell'eseguire un pignoramento mobiliare, trovi «un pignoramento già compiuto, ne dà atto nel processo verbale descrivendo i mobili precedentemente pignorati e [...] procede al pignoramento degli altri beni o fa constare nel processo verbale che non ve ne sono». Il relativo processo verbale viene depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento. Se quello successivo è compiuto anteriormente alla presentazione del ricorso per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, il cancelliere ne dà notizia al creditore primo pignorante e l'esecuzione si svolge in unico processo. Nell'ipotesi in cui il pignoramento successivo viene compiuto successivamente al termine suddetto, il secondo pignoramento ha gli effetti di un intervento tardivo. Da tanto emerge che:

  • la riunione dei pignoramenti è doverosa e che ove il cancelliere non provveda, la riunione deve essere disposta dal giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio (Cass., n. 1492/1979, richiamata da Tribunale Cagliari, sentenza 16 aprile 2014);
  • «la riunione dei pignoramenti dà vita ad unico processo cosicché la fase liquidativa e quella distributiva devono essere gestite congiuntamente, anche sulla base di una sola istanza di vendita;
  • unico deve essere il provvedimento che autorizza la vendita o che distribuisce le somme ricavate tra i creditori concorrenti».

(Tribunale Cagliari, sentenza 16 aprile 2014).

Giudice di esecuzione, pignoramenti successivi su uno stesso bene e revoca provvedimenti assegnazione: Nel caso di pendenza di più pignoramenti sullo stesso bene, il giudice dell'esecuzione, o d'ufficio o su iniziativa di parte, deve necessariamente provvedere alla riunione dei procedimenti esecutivi. Ove, nel frattempo, sia stato emesso il provvedimento di assegnazione in una delle due procedure, deve revocarlo e dar corso al prosieguo della procedura esecutiva (Cass., n. 4713/1983, richiamata da Cass. civ., n. 20595/2010).

Ratio della riunione delle procedure esecutive: La ratio della riunione delle procedure esecutive deve rinvenirsi «nell'esigenza di realizzare un unico processo esecutivo al fine di rendere operante il concorso dei creditori. In tal modo si potrà garantire l'effettività della tutela esecutiva nei confronti del ceto creditorio, senza la compromissione di diritto alcuno (Cass., n. 23847/2008, richiamata da Cass. civ., n. 20595/2010)e senza pregiudizio per il debitore» (Cass. civ., n. 20595/2010).

Conseguenze della mancata riunione delle procedure esecutive: Qualora si verifica la situazione di pendenza di più pignoramenti eseguiti da diversi creditori sullo stesso credito vantato dal debitore nei confronti di terzi, va disposta la riunione. E ciò soprattutto ove il debitor debitoris nella seconda procedura dichiari la pendenza di un pregresso pignoramento. In tali casi, se all'esito della definizione della procedura iniziata successivamente si proceda all'assegnazione del credito al creditore procedente in essa (cioè al creditore che aveva eseguito il pignoramento successivo), la mancanza di riunione corrisponde a una ipotetica violazione della norma del procedimento esecutivo di espropriazione di crediti presso terzi di cui all'art. 550 c.p.c. Norma, questa, che richiamando l'art. 524 c.p.c., «impone la riunione dei pignoramenti» (Cass. civ., n. 17029/2010). 

Conseguenze della dichiarazione di nullità del pignoramento successivo: Nell'ipotesi in cui venga dichiarato nullo il pignoramento successivo, per gli effetti che derivano dalla sottoposizione del bene a espropriazione forzata (artt. 2913 e ss. cod. civ.) e per il successivo sviluppo del processo esecutivo, sia in rapporto al creditore pignorante successivo sia ad altri creditori intervenuti, si prende in considerazione non più anche il secondo pignoramento, ma solo il primo (Cass. civ., n. 3817/1196).

Riunione procedure esecutive e opposizione agli atti esecutivi: Se è stata disposta la riunione dei pignoramenti aventi ad oggetto lo stesso bene e nel corso delle procedure riunite, viene emessa l'ordinanza di autorizzazione della vendita, detta ordinanza costituisce un atto esecutivo contenente un unico provvedimento, reso a riguardo dell'unico bene assoggettato a espropriazione e in confronto di tutte le parti di quest'unico processo. Ne consegue che «l'opposizione agli atti esecutivi proposta per ottenere la declaratoria di nullità di tale ordinanza dà dunque luogo a una sola causa di cognizione, a un unico rapporto processuale, di cui sono parti, quali litisconsorti necessari oltre all'opponente e al debitore, i due creditori pignoranti, aventi entrambi identico interesse alla stabilità dell'atto impugnato» (Cass. nn. 2043/1980, 4299/1980, richiamate da Cass. civ., n. 11695/1992).

 

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