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Patrocinio a spese dello stato: istanza liquidazione compenso ammissibile anche a giudizio definito

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Il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non decade dal presentare la relativa istanza di liquidazione del compenso dopo la pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui la richiesta stessa inerisce.

Questo è quanto ha ribadito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 21891 dell'11 luglio 2022 (fonte: http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/).

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici di legittimità.

I fatti di causa

Il ricorrente è stato destinatario di un provvedimento di rigetto dell'opposizione proposta dallo stesso avverso la decisione con cui è stata dichiarata inammissibile l'istanza di liquidazione dei compensi dovuti dall'erario per l'attività svolta dall'opponente in favore dell'assistito, ammesso al beneficio al patrocinio a spese dello Stato in una procedura di espropriazione mobiliare intrapresa dal medesimo assistito. In buona sostanza, l'autorità giudiziaria rigettante ha ritenuto che ai sensi dell'art. 83 co. 3 bis del DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 co. 783 della legge n. 208/2015, il decreto di pagamento deve essere emesso contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta.  

Nel caso di specie, pertanto, una volta concluso il procedimento, il magistrato non avrebbe avuto più il potere di liquidare i compensi per le istanze presentate in data successiva. E ciò a maggior ragione nella fattispecie in esame in cui, la procedura esecutiva era stata già dichiarata estinta al momento del deposito della su citata istanza di liquidazione. Né può essere considerata esimente, a dir del Tribunale, il fatto che il rilascio della copia di ammissione da parte del Consiglio dell'Ordine sia intervenuto solo in data successiva all'estinzione della procedura, atteso che l'ammissione provvisoria risale a prima che la procedura esecutiva venisse dichiarata estinta.

Il caso è giunto dinanzi alla Corte di Cassazione.

La decisione della SC

Il ricorrente, tra gli altri motivi, si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 83 del DPR n. 115/2002 e 14 delle preleggi, in quanto si è ravvisata una causa di inammissibilità della richiesta di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, per il solo fatto che la richiesta sia stata avanzata dopo la definizione del giudizio [...], al di fuori dei casi previsti dalla legge ed in contrasto con la prevalente giurisprudenza di legittimità. 

Dello stesso avviso è la Suprema Corte.

In punto i Giudici di legittimità fanno rilevare che il Tribunale ha deciso l'opposizione in difformità dalla giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione, secondo cui (Cass. n. 22448/2019) in tema di patrocinio a spese dello Stato, l'art. 83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002:

  • non prevede alcuna decadenza a carico del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che abbia depositato l'istanza di liquidazione del compenso dopo la pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui la richiesta stessa inerisce,
  • non impedisce al Giudice di potersi pronunziare su di essa dopo aver pronunciato definitivamente sul merito, 
  • ha la finalità, in chiave acceleratoria, di raccomandare che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente al provvedimento che chiude il giudizio (conf. Cass. n. 2211/2020).

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, la Corte di Cassazione ha ritenuto di:

  • accogliere il ricorso;
  • di cassare l'ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale, in persona di diverso magistrato, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

 

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