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Patrocinio a spese dello Stato, SC: “Liquidazione dovuta anche nel caso di transazione”

Patrocinio a spese dello Stato, SC: “Liquidazione dovuta anche nel caso di transazione”

Con l'ordinanza n. 15710 dello scorso 4 giugno in materia di patrocinio a spese dello Stato, la VI sezione civile della Corte di Cassazione, ha escluso che, nel caso di una intervenuta transazione, il legale della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato abbia l'onere di attivarsi allo scopo di inserire nell'accordo transattivo anche la liquidazione del proprio onorario.

Si è difatti specificato che la transazione della lite non osta alla liquidazione del compenso dovuto al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Nel caso sottoposto all'attenzione della Cassazione, un legale assumeva la difesa di una coppia di genitori, in qualità di esercenti la potestà sul figlio minore, ammessi al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento penale ove il loro figlio era persona offesa dal reato di cui agli articoli 609 bis e ter c.p..

Nel corso del procedimento il legale stipulava, nell'interesse dei genitori, un atto di transazione con i responsabili civili; l'atto transattivo, tuttavia, non contemplava il compenso dovuto all'avvocato per l'opera professionale prestata. 

A tal fine il procuratore chiedeva, sulla scorta della nota spese, la liquidazione delle sue spettanze.

Il presidente del Tribunale di Brescia, con decreto, rigettava l'istanza, sul presupposto che
l'accordo transattivo avrebbe dovuto contemplare anche il compenso dovuto al difensore delle parti civili per l'attività svolta sino al momento della rinuncia alla costituzione in giudizio.
Contro la decisione proponevano opposizione l'avvocato e personalmente le parti civili; il
Tribunale di Brescia accoglieva l'opposizione e liquidava il compenso dovuto all'avvocato, con compensazione integrale delle spese del giudizio di opposizione.

Il Ministero della Giustizia, ricorrendo in Cassazione, censurava l'illegittimità del provvedimento, per aver il tribunale erroneamente ritenuto applicabile analogicamente l'art. 134 del D.P.R. n. 115/2002; il Ministero deduceva che, invece, l'accordo transattivo avrebbe dovuto contemplare la liquidazione delle spettanze dovute al difensore delle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

 La Cassazione non condivide le doglianze del ricorrente.

In punto di diritto, la Corte evidenzia che, ai sensi dell'art. 134, comma 2, del D.P.R. n. 115 del 2002, lo Stato ha diritto di rivalsa per le spese anticipate - e quindi anche per gli onorari e le spese dovuti al difensore - quando per effetto della transazione la parte ammessa al patrocinio abbia conseguito almeno il sestuplo delle spese: ciò implica, quindi, che la rivalsa dello Stato comunque presuppone e postula il diritto del difensore della parte ammessa al patrocinio alla liquidazione delle sue spettanze, senza che vi sia, tuttavia, alcun onere del difensore di attivarsi allo scopo di inserire nell'accordo transattivo anche la liquidazione del proprio onorario. che 

Ne deriva che la transazione della lite non osta alla liquidazione del compenso dovuto al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. 

In conclusione, la Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero della Giustizia a rimborsare le spese del giudizio di legittimità.

 

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