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Con la sentenza n. 14 dello scorso 14 gennaio, il Tar Basilicata, sezione prima, ha dichiarato l'illegittimità di un ordine di demolizione con cui si intimava ad un condominio la demolizione di alcune opere realizzate abusivamente nelle parti comuni dell'edificio.
Escludendo che l'ordine di demolizione potesse essere legittimo in quanto intimato ad un ente che né era il proprietario dell'area sormontata dall'opera illegittima né l'autore materiale dell'abuso, il Collegio ha ricordato che "l'ordine di demolizione può essere adottato nei confronti dell'attuale proprietario, anche se non responsabile dell'abuso edilizio; il condominio non può, in ogni caso, essere considerato proprietario dell'area in quanto il codice civile configura il condominio come un mero ente di gestione, privo di personalità giuridica, spettando la proprietà dei beni comuni ai singoli condomini".
Nel caso sottoposto all'attenzione del Tar, il Comune di Potenza adottava un provvedimento recante l'ordine di demolizione di un manufatto abusivo realizzato in un condominio, notificando il provvedimento unicamente al Condominio.
Ricorrendo al Tar, il condominio eccepiva l'illegittimità del provvedimento del Comune recante l'ordine di demolizione, dolendosi del proprio difetto di legittimazione passiva.
Il Tar condivide le doglianze del ricorrente.
Il Collegio ricorda che ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. n. 380/2001, gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso.
Costituisce ius receptum che l'ordine di demolizione può essere adottato nei confronti dell'attuale proprietario, anche se non responsabile dell'abuso edilizio, perché l'abuso costituisce illecito permanente e tali misure hanno carattere ripristinatorio, né la loro irrogazione esige l'accertamento del dolo o della colpa del soggetto cui si imputa la realizzazione dell'abuso.
Difatti, le sanzioni urbanistiche ed edilizie hanno natura reale, attenendo alla cosa e non hanno carattere personale, in quanto l'ingiunzione a demolire un manufatto abusivo sanziona una situazione di fatto oggettivamente antigiuridica e può essere rivolta a chiunque si trovi ad essere proprietario dell'immobile al momento dell'emanazione del provvedimento, pur se estraneo all'illecito; ne consegue che, ferma la possibilità da parte di quest'ultimo di dimostrare l'estraneità rispetto all'abuso, le misure repressive per l'attività edilizia abusiva sono legittimamente irrogate anche nei confronti degli attuali proprietari degli immobili diversi dal soggetto che ha realizzato l'abuso stesso, salva la loro facoltà di agire nei confronti dei danti causa.
Con specifico riferimento al caso di specie, il Collegio rileva come l'ordine impugnato è stato ingiunto (unicamente) nei confronti del Condominio che non era né l'attuale proprietario dell'area ove era stato realizzato l'abuso né il responsabile di esso; i giudici specificano che il condominio non poteva, in ogni caso, essere considerato proprietario dell'area in quanto il codice civile configura il condominio come un mero ente di gestione, privo di personalità giuridica, spettando la proprietà dei beni comuni ai singoli condomini.
Conseguentemente, la sentenza in commento ritiene che il condominio ricorrente non era passivamente legittimato rispetto all'ordine stesso, con correlativa illegittimità dell'ordine in violazione dell'invocato paradigma normativo.
Alla luce di tanto, il Tar accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato, con condanna del Comune di Potenza al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente.
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