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Notifica di atti penali, Cassazione: “Occorre la prova dell’effettiva ricezione della raccomandata informativa”

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Con la sentenza n. 1314 dello scorso 13 gennaio, la I sezione penale della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un imputato che evidenziava come non fosse stata acquisita la prova dell'effettiva conoscenza, rilevante ai sensi dell'art. 7 della legge n. 890/82, degli atti che lo informavano dell'avvenuto deposito di un decreto penale di condanna notificato nelle mani del figlio.

Si è, difatti, precisato che "è soltanto la prova della effettiva ricezione della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito del decreto penale di condanna notificato all'imputato a definire la validità dell'atto processuale".

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dalla notifica di un decreto penale di condanna emesso nei confronti un uomo il quale, dinnanzi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, presentava una istanza finalizzata a ottenerne la declaratoria di inefficacia e, in via subordinata, la rimessione in termini.

A tal fine, l'imputato deduceva di non esser venuto a conoscenza del decreto penale di condanna, in quanto la comunicazione dell'atto era avvenuta mediante consegna, a mani, a suo figlio con cui lo stesso aveva interrotto i rapporti, per dissidi familiari; sebbene avesse fatto seguito la spedizione postale di una raccomandata all'indirizzo del condannato, non era stata tuttavia acquisita la prova dell'avvenuta ricezione della surriferita raccomandata da parte del destinatario.

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, con ordinanza, rigettava l'istanza. Avverso l' ordinanza, l'imputato ricorreva per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 170, 171, 671 c.p.p. nonché in riferimento alla legge n. 890/1982, per non avere il Giudice dell'esecuzione, nel respingere la sua istanza, tenuto conto delle modalità con cui la notifica del decreto penale di condanna presupposto si era perfezionata. 

La Cassazione condivide le doglianze formulate.

Gli Ermellini evidenziano come la semplice spedizione postale dell'avviso non costituisce, in quanto tale, una modalità idonea a informare l'imputato dell'avvenuto deposito del decreto penale di condanna, dal quale deriva la possibilità di prenderne effettiva conoscenza, ritirandolo presso l'ufficio postale di giacenza, se alla stessa non fa seguito la ricezione dell'avviso da parte del destinatario del provvedimento.

A sostegno della propria decisione, la Cassazione richiama l'orientamento consolidato per cui, nel caso in cui l'atto notificando non sia consegnato al destinatario per il suo rifiuto a riceverlo ovvero per la sua temporanea assenza o per l'assenza o l'inidoneità di altre persone legittimate a riceverlo, non è sufficiente, per provare il perfezionamento della procedura notificatoria, la spedizione della raccomandata con la comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale, ma è necessario che l'organo notificante dia dimostrazione dell'avvenuta ricezione dell'atto da parte del destinatario, garantendo solo tale adempimento la sua effettiva conoscenza dell'atto processuale e l'esercizio dei diritti di difesa. 

Con la sentenza in commento, si precisa altresì che la spedizione postale costituirebbe un adempimento inutile se non avesse rilevanza l'accertamento conseguente, relativo all'effettiva ricezione dell'avviso di deposito da parte dell'interessato, che assume un ruolo essenziale al fine di garantire la conoscibilità, intesa come possibilità di conoscenza effettiva dell'atto notificando. Tale conoscenza, del resto, è prodromica all'esercizio dei diritti di difesa del destinatario della spedizione postale, a maggior ragione qualora l'atto consista in un decreto penale di condanna, che viene deliberato dal Giudice inaudita altera parte, e, se non viene proposta opposizione, nei ristretti termini previsti dal codice di rito, diviene definitivo e deve essere eseguito.

In relazione al caso di specie, la notifica del decreto penale di condanna avveniva mediante consegna nelle mani del figlio del ricorrente e non si acquisiva la prova che il ricorrente fosse stato informato dal figlio; si procedeva, inoltre, a effettuare la spedizione postale di una raccomandata all'indirizzo dell'imputato, senza che, tuttavia, si acquisisse la prova dell'avvenuta ricezione della notifica da parte del medesimo.

Sulla scorta di questa ricostruzione della sequenza procedimentale relativa alla notifica del decreto penale di condanna emesso dal GIP del Tribunale di Taranto, gli Ermellini ribadiscono come non sia stata acquisita la prova dell'effettiva conoscenza, rilevante ai sensi dell'art. 7 della legge n. 890/82 degli atti che informavano l'imputato dell'avvenuto deposito dell'atto processuale.

In conclusione, la Cassazione annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Taranto - Ufficio G.I.P. per un nuovo esame.

 

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