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Con la sentenza n. 6947/2024, la sezione terza del Tar Campania, sezione di Napoli, ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso presentato da una donna che aveva impugnato gli atti con i quali, nello scorrimento di una graduatoria, venivano assegnati la metà dei posti disponibili agli interni.
Il Collegio ha, difatti, ricordato che al sindacato dell'autorità giudiziaria ordinaria sono riservati i conflitti sulle modalità di scorrimento della graduatoria (sub specie di diritto soggettivo all'assunzione), specificando che "La controversia avente ad oggetto le modalità di scorrimento della graduatoria già previste nella normativa di riferimento, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, a cui è riservato anche l'esame della questione della possibile illegittimità di atti amministrativi presupposti che potranno essere eventualmente disapplicati secondo le regole generali".
Nel caso sottoposto all'attenzione del Tar, la Regione Campania, con decreto dirigenziale 44/2020, bandiva una procedura concorsuale avente ad oggetto il reclutamento di 52 posti a tempo indeterminato di personale dirigenziale, di cui la metà riservati ai dipendenti della Giunta Regionale.
Espletata la procedura, approvata la graduatoria, una dottoressa risultava collocata in graduatoria tra gli idonei non vincitori.
Successivamente, la Regione deliberava lo scorrimento della graduatoria, nel rispetto della riserva del 50% dei posti da coprire in favore del personale interno, prevista dal relativo bando, e disponeva altresì l'incremento di 3 posti, rispetto agli originari messi a concorso, due dei quali venivano assegnati agli interni, nel rispetto della riserva fissata nella misura del 50% dal bando di concorso.
Ricorrendo al Tar, la dottoressa lamentava l'applicazione della riserva nello scorrimento delle graduatorie riferite al concorso, sul presupposto che lo scorrimento - determinando un ampliamento dei posti originariamente messi a concorso – si configurava come una autonoma e nuova procedura di assunzione con esclusione dell'applicazione della riserva (per il personale interno di ruolo) nella stessa misura originaria del 50%.
Si costituiva in giudizio per resistere al ricorso la Regione Campania, sollevando eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, per essere le doglianze della ricorrente rivolte verso una fase successiva alla conclusione della procedura concorsuale; la ricorrente insisteva per la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, ravvisando l'esercizio di poteri discrezionali dell'amministrazione riferiti alle modalità di copertura degli ulteriori posti sopraggiunti.
Il Tar ritiene fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'Amministrazione resistente.
Il Collegio - dopo aver ricordato che la linea di demarcazione tra giurisdizioni è individuata nell'approvazione della graduatoria finale della procedura, che chiude la fase prettamente procedimentale caratterizzata dall'esercizio del pubblico potere, all'esito della quale l'Amministrazione è chiamata ad agire nella veste di datrice di lavoro secondo modelli di condotta prettamente privatistici, sicché rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alla posizione del soggetto utilmente collocato in graduatoria che faccia valere il diritto all'assunzione – rammenta come il fenomeno (dello scorrimento) consente la stipulazione del contratto di lavoro con partecipanti risultati idonei e non vincitori, in forza di eventi successivi alla definizione del procedimento concorsuale determinato dall'approvazione della graduatoria.
Sul punto, in tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego cd. privatizzato, la giurisprudenza ha sostenuto come la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale e riguardante la pretesa allo "scorrimento" della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere il diritto all'assunzione al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale.
Con specifico riferimento al caso di specie, la sentenza in commento evidenzia che, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, lo scorrimento disposto dalla Regione Campania non costituisce un'autonoma procedura, in quanto era lo stesso bando approvato con D.D. 44/2020 a prevedere espressamente la possibilità di un eventuale "incremento di posti nelle singole aree messe a concorso", con espressa esclusione della possibilità di configurare l'ipotesi di scorrimento come di nuova procedura concorsuale.
Ne deriva che i candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di un concorso pubblico ancora efficace possono ricorrere alla giurisdizione del giudice ordinario nel caso in cui vantino un diritto perfetto all'assunzione, derivante dalla decisione dell'Amministrazione di coprire i posti vacanti avente ad oggetto, proprio come il caso in esame, le modalità di attuazione dello scorrimento della graduatoria del concorso espletato.
Alla luce di tanto, il Tar dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, con indicazione, quale Giudice munito di giurisdizione ai sensi dell'art. 11 c.p.a., del Giudice ordinario, in qualità di Giudice del Lavoro, davanti al quale il processo potrà essere riproposto nei termini e con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 11.
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