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Procedimento di cancellazione dall’albo degli avvocati: giurisdizione del CNF

CNF

Con la sentenza n. 16548 dello scorso 31 luglio, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione – ribadendo la giurisdizione del CNF in ordine al ricorso proposto da un avvocato avverso il provvedimento di fissazione dell'udienza per la trattazione del procedimento di cancellazione dall'albo avviato nei suoi confronti – hanno confermato la natura giurisdizionale delle funzioni esercitate dal Consiglio Nazionale Forense, "chiamata a conoscere, con riferimento alla cancellazione dall'albo, tutti gli atti che concorrono a formare il procedimento disciplinato dall'art. 17, indipendentemente dal carattere vincolato o discrezionale del potere esercitato dal Consiglio dell'Ordine, e dalla conseguente configurabilità della posizione giuridica del destinatario come diritto soggettivo o interesse legittimo".

Il caso sottoposto all'attenzione della Corte prende avvio con un ricorso con il quale un legale adiva il TAR Puglia, sede di Lecce, impugnando il provvedimento diretto a fissare l'udienza per la trattazione del procedimento di cancellazione dall'albo avviato nei suoi confronti.

In particolare, il legale era stato, nel 2005, già cancellato dall'albo degli avvocati di Lecce, per aver riportato due condanne per il reato di cui all'art. 380 c.p.p..

Nel 2015 aveva ottenuto la reiscrizione nell'albo degli avvocati di Taranto.

Successivamente, nello svolgimento dell'ordinaria attività di revisione degli albi, il Consiglio dell'Ordine – acquisendo il certificato del casellario giudiziale e notando l'esistenza delle predette condanne, non indicate nella domanda di reiscrizione – trasmetteva un esposto al Consiglio distrettuale di disciplina e avviava il procedimento di cancellazione, nell'ambito del quale comunicava con il provvedimento impugnato l'avvenuta fissazione dell'udienza di trattazione. 

Nel proprio ricorso dinnanzi al Tar, il legale impugnava il provvedimento evidenziando come
il procedimento di cancellazione era stato avviato – a distanza di trentaquattro mesi dalla delibera di reiscrizione e di ventidue mesi dal rilascio del certificato del casellario giudiziale – in pendenza del procedimento disciplinare promosso per le medesime condanne pronunciate negli anni 2004 e 2007 (relative a fatti accaduti rispettivamente negli anni 1999 e 2000), senza che nessun fatto nuovo fosse sopravvenuto all'iscrizione, rispetto alla quale le condanne erano state ritenute non ostative.

Il Consiglio dell'Ordine, costituendosi in giudizio, eccepiva il difetto d'interesse all'impugnazione, in virtù del carattere meramente endoprocedimentale dell'atto impugnato, aggiungendo come al CNF spettasse la giurisdizione in ordine alle controversie riguardanti l'iscrizione nell'albo professionale.
Il legale proponeva, quindi, ricorso per regolamento di giurisdizione, affinché si dichiarasse che la controversia spettasse alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.

Le Sezioni Unite non condividono la tesi del legale.

Gli Ermellini, risolvendo le questioni preliminari, chiariscono che anche dinnanzi ad un atto endoprocedimentale è legittimo proporre il regolamento di giurisdizione, anche ad opera della parte che ha proposto la domanda, essendoci un interesse concreto all'immediata risoluzione della questione, onde evitare che successive modifiche della giurisdizione nel corso del giudizio possano ritardare la definizione della causa, al fine di ottenere un giusto processo di durata ragionevole.

Con specifico riferimento al merito del ricorso, le Sezioni Unite rilevano come il provvedimento impugnato si colloca nell'ambito di un procedimento volto alla cancellazione dall'albo. 

Sul punto, l'art. 17 della legge n. 247 del 2012, nel disciplinare l'iscrizione e la cancellazione dall'albo degli avvocati, prevede, al comma 14, che avverso il provvedimento di cancellazione l'interessato può proporre ricorso al Consiglio Nazionale Forense; il successivo art. 36, comma 1, affida alla cognizione del CNF i reclami avverso i provvedimenti disciplinari, quelli in materia di albi, elenchi e registri e rilascio di certificato di compiuta pratica, i ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine, i conflitti di competenza tra ordini circondariali, nonché l'esercizio delle funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti.

Senza che si possa pensare al carattere tassativo dell'elencazione contenuta nelle predette disposizioni, gli articoli richiamati confermano, invece, la natura giurisdizionale delle funzioni esercitate dal Consiglio Nazionale Forense, configurando una giurisdizione speciale, il cui ambito si estende, in riferimento alla cancellazione dall'albo, a tutti gli atti che concorrono a formare il procedimento disciplinato dall'art. 17, indipendentemente dal carattere vincolato o discrezionale del potere esercitato dal Consiglio dell'Ordine, e dalla conseguente configurabilità della posizione giuridica del destinatario come diritto soggettivo o interesse legittimo.

Ne consegue che, nel caso in esame, l'atto impugnato costituisce parte integrante del procedimento destinato a concludersi con il provvedimento di cancellazione dall'albo, la cui impugnabilità dinanzi al Consiglio Nazionale Forense non può non estendersi agli atti preordinati alla sua adozione.

In conclusione, la Cassazione dichiara la giurisdizione del Consiglio Nazionale Forense, dinanzi al quale rimette le parti. 

 

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