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Con la sentenza n. 2480/2024, la sezione seconda del Tar Campania, sezione distaccata di Salerno, ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso presentato da un uomo per ottenere la riforma di un ordine di demolizione, in quanto i provvedimenti a monte (ovvero, il diniego di condono, l'ordinanza di demolizione e l'ordinanza ingiunzione comminatoria della sanzione da cui è scaturita la cartella) erano stati già vagliati dal Tribunale , il quale aveva respinto i relativi ricorsi.
Il Collegio ha, difatti, ricordato che in caso di impugnazione della sanzione ex art. 31 comma 4 bis DPR 380/2001, la giurisdizione amministrativa sussiste allorquando "l'atto presupposto, per l'esecuzione del quale è stata emessa la cartella esattoriale, viene conosciuto per la prima volta dall'opponente con la notifica della cartella esattoriale, al fine di consentire all'interessato di recuperare l'esercizio dell'apposito mezzo di tutela previsto dall'ordinamento giuridico.".
Nel caso sottoposto all'attenzione del Tar, un uomo impugnava la cartella esattoriale emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione - sede di Salerno, avente ad oggetto l'intimazione di pagamento della somma complessiva di € 20.570,83, somma ingiunta a titolo di sanzione pecuniaria ex art. 31 comma 4 bis del D.P.R. 380/2001, in relazione ad una ordinanza di demolizione.
L'uomo si doleva dell'illegittimità derivata del provvedimento impugnato rispetto ai precedenti atti comunali.
Nel corso dell'udienza pubblica, il Collegio rappresentava la sussistenza di una causa di possibile inammissibilità rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 73 comma 3 c.p.a.: il ricorso si presentava, difatti, ictu oculi inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto i provvedimenti a monte (ovvero, il diniego di condono, l'ordinanza di demolizione e l'ordinanza ingiunzione comminatoria della sanzione da cui è scaturita la cartella) erano stati già vagliati dal Tribunale, il quale aveva respinto i relativi ricorsi.
Alla luce di tanto, il Tar poneva la causa in decisione.
Con la sentenza in commento, il Collegio ricorda che, in via generale, a fronte dell'impugnazione di cartelle esattoriali derivanti da sanzioni correlate a violazioni della normativa edilizia ed urbanistica, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario ogniqualvolta la p.a. introduca una procedura esecutiva per la realizzazione di un credito da sanzione ed accessori precedentemente determinato in sede autoritativa ed il privato vi resista proponendo opposizioni esecutive intese a contestare, non l'esercizio del potere ed il provvedimento sanzionatorio nel quale esso si è tradotto, ma la persistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata per la riscossione coattiva di quel credito ovvero le modalità del relativo esercizio.
Di contro, in caso di impugnazione della sanzione ex art. 31 comma 4 bis DPR 380/2001, la giurisdizione amministrativa sussiste allorquando l'atto presupposto, per l'esecuzione del quale è stata emessa la cartella esattoriale, viene conosciuto per la prima volta dall'opponente con la notifica della cartella esattoriale, al fine di consentire all'interessato di recuperare l'esercizio dell'apposito mezzo di tutela previsto dall'ordinamento giuridico.
Con specifico riferimento al caso di specie, la sentenza in commento rileva l'insussistenza della giurisdizione del Giudice Amministrativo e afferma come la controversia vada devoluta alla cognizione del Giudice Ordinario, in quanto il Tribunale aveva già conosciuto dell'atto presupposto.
Alla luce di tanto, il Tar dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, essendo la controversia da devolvere al Giudice Ordinario, innanzi al quale la stessa potrà essere riassunta nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta.
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