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Riferimenti normativi: Artt.17- 49-51 del D.Lgs. n. 546/92
Focus: La questione relativa all'idoneità della notifica della sentenza tributaria al fine della decorrenza del termine breve di impugnazione è stata più volte oggetto di diversi orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione che, di recente, si è pronunciata con l'Ordinanza n. 14234/2021.
Principi generali: Secondo l'orientamento prevalente della Suprema Corte, nel caso in cui un ente è rappresentato in giudizio da un avvocato che fa parte dell'ufficio legale interno all'ente stesso, presso la cui sede è stato eletto il domicilio, la notifica effettuata presso tale sede senza l'indicazione del nominativo del professionista è inidonea a far decorrere il termine breve di cui all'art.325 c.p.c. Quindi, la sola identità della domiciliazione non garantisce che la sentenza giunga a conoscenza della parte (Cass.n.18356/16; Cass.n.14054/16). Secondo un altro orientamento, invece, quando una pubblica amministrazione ha un servizio di avvocatura interna e questa ha la stessa sede dell'ente presso cui è stato eletto domicilio sussiste una presunzione assoluta di collegamento tra la parte, il suo procuratore costituito ed il domicilio di quast'ultimo. Di conseguenza, la notifica della sentenza nel luogo che è sede dell'ente ed anche sede dell'avvocatura e domicilio eletto ha gli stessi effetti di cui all'articolo 325 c.p.c. pur non essendo indicato il nome dell'avvocato che ha rappresentato l'ente in giudizio ma che, comunque, risulta dall'epigrafe della sentenza impugnata (Cass. n. 18640/2011 e Cass. n. 14891/2015; Cass. n.23055/2016).
La Corte di Cassazione, sez.5, con Ordinanza n.28755/2020 ha affermato che, nel processo tributario, ai fini della decorrenza del termine breve d'impugnazione, la notifica della sentenza può essere eseguita nei confronti della parte pubblica individuata dall'art.10 del D.Lgs. n. 546/1992 presso la sede centrale dell'Agenzia o presso l'ufficio periferico che ha emanato l'atto, a prescindere dalla scelta meramente organizzativa circa la modalità di costituzione nel precedente grado di giudizio, (che può avvenire, ex art. 11 del D.Lgs.n. 546/1992, mediante il Direttore generale, mediante l'ufficio periferico che ha emanato l'atto o mediante l'ufficio del contenzioso della Direzione regionale delle entrate), atteso che l'alternativa, prevista dall'art. 17,c. 1, del D.Lgs. n. 546/1992, tra la notifica a mani proprie o presso il domicilio eletto opera in via generale nei confronti di tutte le parti (Cass.18936/2015). In buona sostanza, il termine breve di impugnazione decorre in forza di una conoscenza del provvedimento da impugnare conseguita per effetto di un'attività svolta nel processo di cui la parte sia destinataria o che essa stessa ponga in essere e che sia normativamente idonea a determinare la conoscenza di tale provvedimento con effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale (Cass.15626/2018). Con successiva Ordinanza n.14234/2021, la sez.5 della Corte di Cassazione, seguendo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, ha, invece, ribadito un principio di diritto che era stato enunciato dalle sezioni unite della stessa corte con la sentenza n.20866/2020.
Nel caso di specie, l'Agenzia del Territorio aveva impugnato dinanzi ai giudici di legittimità la sentenza della Commissione tributaria regionale per la Sicilia, ad essa sfavorevole, entro il termine lungo di impugnazione di sei mesi dalla pubblicazione della stessa. L'ufficio non aveva tenuto conto, però, del fatto che gli eredi della contribuente avevano già notificato la sentenza, a mezzo posta elettronica certificata, al medesimo ufficio per far decorrere il termine breve di impugnazione di sessanta giorni dalla notifica della sentenza. Di conseguenza, gli eredi della contribuente, con controricorso, deducevano l'improcedibilità, l'inammissibilità ed infondatezza del ricorso in Cassazione dell'ente impositore poiché lo stesso era stato proposto fuori termine, cioè dopo sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata. La Corte di Cassazione ha rigettato l'eccezione di inammissibilità sollevata dagli eredi della contribuente richiamando il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 20866 del 30 settembre 2020, secondo cui "la notificazione della sentenza alla controparte", ai sensi del combinato disposto dell'articolo 285 c.p.c. e articolo 326 c.p.c., comma 1, "deve contenere nella relativa relata l'indicazione onomastica del difensore di parte quale destinatario dell'atto". Di conseguenza, al fine della decorrenza del termine breve per l'impugnazione va tenuto conto del fatto che i termini di notifica, ai sensi dell'articolo 326 c.p.c., sono perentori e che decorrono dal momento della notificazione della sentenza su istanza di parte a norma dell'articolo 170 c.p.c., il quale prevede che "dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti". Pertanto, in difetto di tale indicazione, la notificazione non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione della sentenza, neppure se eseguita in un luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, poiché l'omessa indicazione della notifica al difensore non può essere colmata dal fatto che il suo nominativo risulti dall'epigrafe della sentenza notificata, stante il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza. Alla luce di tale principio di diritto, la Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso dell'Agenzia del territorio, tempestivamente proposto prima della scadenza del termine semestrale di decadenza stabilito dall'art.327 c.p.c. , ed ha rigettato il controricorso degli eredi della contribuente, condannandoli al pagamento delle spese processuali, per aver effettuato la notificazione della sentenza impugnata impersonalmente nei confronti dell'Agenzia del territorio senza l'indicazione onomastica del funzionario – difensore dell'Amministrazione finanziaria, e, perciò, inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione.
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Il mio nome è Carmela Patrizia Spadaro. Esercito la professione di Avvocato nel Foro di Catania. Sin dal 1990 mi sono occupata di diritto tributario formandomi presso la Scuola Tributaria "Ezio Vanoni" - sez.staccata di Torino.. Sono anche mediatore iscritta all'Albo della Camera di mediazione e conciliazione del Tribunale di Catania dal 2013. Da alcuni anni mi occupo di volontariato per la tutela dei diritti del malato. Nel tempo libero coltivo I miei hobbies di fotografia e pittura ad olio.